Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Questa scelta strategica, tuttavia, comporta conseguenze precise sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Con l’ordinanza n. 45515/2023, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accordo sulla pena implica la rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, limitando drasticamente i margini per un successivo ricorso.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento di una richiesta congiunta delle parti, aveva applicato la pena di due anni di reclusione nei confronti di un imputato per un delitto contro la pubblica amministrazione. Tale decisione era stata presa proprio attraverso la procedura del concordato in appello.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali che non riguardavano la misura della pena concordata, ma vizi che, a suo dire, inficiavano la sentenza di primo grado.
I Motivi del Ricorso: Nullità e Richiesta di Assoluzione
L’imputato lamentava, con un primo motivo, la nullità della sentenza per la presunta illegittima acquisizione e utilizzazione di prove nel giudizio di primo grado. Con un secondo motivo, deduceva la mancanza di motivazione in ordine a una richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto-reato. Entrambi i motivi, quindi, miravano a rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità, un tema che si riteneva superato dall’accordo sulla pena.
La Decisione sul Concordato in Appello della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e in linea con il suo consolidato orientamento. I giudici hanno chiarito che la scelta di accedere al concordato in appello ha un effetto preclusivo su tutte le doglianze che non attengono strettamente all’accordo stesso.
La Rinuncia Implicita ai Motivi di Gravame
L’elemento centrale della decisione risiede nel concetto di rinuncia. Raggiungere un accordo sulla pena è incompatibile con la volontà di contestare la responsabilità penale. Di conseguenza, si presume che la parte che accetta il concordato abbia implicitamente rinunciato a tutti gli altri motivi di appello, ad eccezione di quelli che riguardano specificamente:
* Profili di illegalità della pena concordata.
* Vizi nella formazione o manifestazione del consenso delle parti.
* Difformità tra la pena irrogata dal giudice e quella pattuita.
I motivi sollevati dal ricorrente, relativi a presunte nullità procedurali e alla richiesta di assoluzione, esulavano completamente da questo perimetro, rendendo il ricorso privo dei presupposti di ammissibilità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando la natura stessa dell’istituto del concordato in appello. Questo strumento processuale si fonda su un patto tra le parti che cristallizza il giudizio sulla responsabilità, concentrando la discussione unicamente sulla quantificazione della sanzione. Permettere di rimettere in discussione il merito della vicenda dopo aver trovato un accordo sulla pena snaturerebbe la funzione dell’istituto e creerebbe un’evidente contraddizione processuale. La rinuncia ai motivi diversi dalla determinazione della pena è consustanziale all’accordo stesso. Pertanto, ogni doglianza che tenti di riaprire il capitolo della colpevolezza o di contestare vizi procedurali pregressi, come nel caso di specie, deve essere considerata inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la pratica forense. La scelta di percorrere la strada del concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché è una decisione strategica con effetti definitivi. Una volta siglato l’accordo, non è più possibile contestare la sentenza per motivi legati all’accertamento dei fatti o a vizi del procedimento che non abbiano inciso direttamente sulla legalità della pena concordata. La pronuncia della Cassazione rafforza la stabilità delle decisioni basate su accordi processuali, garantendo la coerenza del sistema e l’efficienza del processo penale.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile esclusivamente se riguarda l’illegalità della pena concordata, vizi nella formazione o manifestazione del consenso delle parti, oppure una discordanza tra la pena irrogata dal giudice e quella effettivamente pattuita.
Cosa succede agli altri motivi di appello quando si fa un concordato sulla pena?
Con la richiesta di concordato sulla pena, si considerano rinunciati tutti gli altri motivi di appello che non riguardano la misura della sanzione. Pertanto, non si possono più contestare, ad esempio, la valutazione delle prove, la sussistenza del reato o vizi procedurali del primo grado.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti dall’imputato (nullità della sentenza di primo grado per presunte prove illegittime e richiesta di assoluzione nel merito) erano estranei all’accordo sulla pena e, di conseguenza, si consideravano già rinunciati al momento della stipula del concordato in appello.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45515 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Torre Annunziata INDIRIZZO) DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 8663/23 della Corte di appello di Napoli del 26/06/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
rilevato
che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione in ordine al delitto di cui agli
artt. 110, 319 cod. pen. nei confronti dell’imputato NOME COGNOME, ritenuta la continuazione tra detto reato e quelli oggetto di pregresso giudizio definito dalla stessa Corte territoriale con sentenza irrevocabile n. 13913 del 23 settembre 2022;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che deduce con un primo motivo di doglianza la nullità della sentenza per violazione degli artt. 191, comma 2, 125, 441, comma 5 cod. proc. pen. in relazione all’art. 319 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, contenuta nei motivi di appello, di nullità della sentenza del Tribunale conseguente alla nullità dell’ordinanza di acquisizione di atti e documenti resa dal giudice di primo grado all’udienza del 25 ottobre 2022 per violazione dell’art. 441, comma 5 e dell’art. 125 cod. proc. pen. ovvero per aver valutato prove illegittimamente acquisite e come tali inutilizzabili;
che con un secondo e ultimo motivo deduce, inoltre, la nullità della sentenza in relazione all’art. 129 cod., proc. pen. ed agli artt. 125e 544 cod. proc. pen. e 319 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, contenuta nei motivi di appello, di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente o comunque, come nel caso in esame, diversi dalla determinazione del trattamento sanzionatorio implicanti profili di illegalità della pena concordata, la formazione e/o la manifestazione del consenso delle parti sulla proposta di concordato, la difformità della pena irrogata dal giudice rispetto a quella convenuta dalle parti;
che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. sec. parte;
che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso, 6 ottobre 2023