Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato che può portare a una definizione più rapida del processo di secondo grado. Tuttavia, questa scelta comporta delle rinunce significative. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza che ratifica tale accordo, chiarendo quali doglianze sono da considerarsi inammissibili.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano aveva applicato a un imputato, per il reato di rapina aggravata, la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte del giudice di secondo grado. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva sussistente il fatto di reato e, soprattutto, l’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso e i limiti del concordato in appello
Il motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione dell’obbligo di motivazione del giudice. La difesa sosteneva che, anche in presenza di un accordo tra le parti, il giudice d’appello mantiene il dovere di verificare l’assenza di cause che imporrebbero il proscioglimento dell’imputato. Un’omessa o carente motivazione su questo punto, secondo il ricorrente, rendeva la sentenza nulla.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento ormai consolidato. Gli Ermellini hanno chiarito che la natura stessa del concordato in appello limita drasticamente i motivi per cui si può ricorrere.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che, quando si accede al concordato in appello, si opera una rinuncia implicita a far valere determinati motivi di impugnazione. La valutazione sulla sussistenza del fatto e sull’assenza delle condizioni di proscioglimento rientra tra questi. Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. è ammissibile solo per questioni che non sono state oggetto di rinuncia. Nello specifico, è possibile contestare:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo è stato viziato.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale: se l’accordo non è stato regolarmente perfezionato con il consenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la decisione del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, inclusa quella relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento dell’art. 129 c.p.p., è da considerarsi inammissibile. Questo perché la scelta di concordare la pena implica l’accettazione del quadro accusatorio e la rinuncia a contestarne il merito, salvo i casi eccezionali appena elencati.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che il concordato in appello è un atto processuale che chiude la porta a successive contestazioni sul merito della vicenda. La scelta di patteggiare in appello deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. La sentenza impugnata può essere messa in discussione solo per vizi genetici dell’accordo stesso, non per un riesame della colpevolezza o della valutazione delle prove. Di conseguenza, l’imputato che sceglie questa via deve essere consapevole che sta rinunciando a un grado di giudizio di legittimità sulla maggior parte delle questioni.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso è possibile solo per un numero limitato di motivi, escludendo le contestazioni sul merito della vicenda.
Quali sono i motivi ammissibili per impugnare un concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e a un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Dopo aver firmato un concordato in appello, si può lamentare che il giudice non abbia valutato le cause di proscioglimento?
No. Secondo la Corte, le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili, in quanto si considerano motivi a cui la parte ha rinunciato aderendo all’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44863 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44863 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASORATE PRIMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 17 aprile 2023, applicava a NOME in ordine al reato di rapina aggravata allo stesso ascritto la pena concordata tra le parti.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con unico motivo nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non avere il giudi di appello adeguatamente motivato circa la sussistenza del fatto e l’assenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per doglianze non denunciabili avverso la sentenza di concordato in appello e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a moti rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pro pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve rite.nersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 ottobre 2023
IL CONSIGLIERE EST.