Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9582 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 9582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a LOCRI (RC) il 05/09/1982 avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d’appello di Venezia; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, ai danni della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia il 28/3/2024 in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso contesta l’omessa motivazione circa la corretta determinazione della pena.
La doglianza è inammissibile.
Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzion dell’accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento
processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le ultime, Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619), salvo il caso (qui non ricorrente) di pena illegale (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886-01).
Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 23/01/2025