Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4218 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4218 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 15/01/2026
Composta da
– Presidente –
LUCIANO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Aversa il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Civitanova Marche il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Aversa il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Caserta il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia 5. COGNOME NOME, nato a Aversa il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia 6. NOME COGNOME, nato a Aversa il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di
NOME, nato a San Cipriano d’Aversa il giorno DATA_NASCITA fiducia
COGNOME NOME, nato a Carinaro il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso la sentenza in data 28/11/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza RAGIONE_SOCIALE parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 novembre 2024 la Corte di Appello di Napoli, per la parte che in questa sede interessa, in riforma della sentenza in data 28 ottobre 2016 emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli
con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione a reati di estorsione aggravata (consumata o tentata) come rispettivamente agli stessi contestati, ha:
accolto le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. formulate nell’interesse RAGIONE_SOCIALE imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME provvedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessi;
confermato la penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati agli stessi rispettivamente ascritti.
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza i difensori RAGIONE_SOCIALE imputati, deducendo:
2.1. per NOME COGNOME sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 112 e 629 cod. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 24 (e 18) della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni:
Con riguardo al reato di cui al capo 24 (concorso nella tentata estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, titolare di un’impresa edile) la difesa del ricorrente deduce:
l’erronea ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, concorrente nel reato, in quanto le dichiarazioni al riguardo rese dallo stesso non avrebbero trovato conferma in quelle della persona offesa;
l’assenza di prova di concorso del COGNOME nell’azione estorsiva sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, con particolare riguardo all’assenza di contributo al correo nel compimento dell’azione.
A pag. 4 del ricorso si fa poi anche riferimento al capo 18 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni (tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME quali dipendente e titolare della società RAGIONE_SOCIALE) ma il COGNOME non Ł imputato di tale reato.
2.2. per NOME COGNOME (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.):
2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al fatto che la Corte di appello non avrebbe esaminato alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALE condotte dell’imputato che avrebbero potuto portare all’assoluzione dello stesso in relazione ad alcuni dei fatti in contestazione.
2.3. per NOME COGNOME:
2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 e RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Evidenzia, al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello, nel non riconoscere al COGNOME l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 alla luce del proficuo contributo probatorio dallo stesso fornito che avrebbe comunque completato e rafforzato il quadro probatorio già acquisito in atti.
Quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, con conseguenti effetti anche sul trattamento sanzionatorio, deduce la difesa del ricorrente il fatto che non si sarebbe tenuto del positivo percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso dal COGNOME e della nuova condotta di vita intrapresa dallo stesso completamente distaccata dall’ambiente criminale al quale apparteneva.
2.4. per NOME COGNOME (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.):
2.4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione della ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
2.5. per NOME COGNOME:
2.5.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione a:
assenza di prova di concorso del ricorrente, indicato quale mandante, nel tentativo di estorsione di cui al capo 18 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni (tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME quali rispettivamente dipendente e titolare della società RAGIONE_SOCIALE) sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo con particolare riguardo al contributo al compimento dell’azione delittuosa posta in essere da altri, ciò anche perchØ il COGNOME all’epoca dei fatti era detenuto e non appare certa l’identificazione del soggetto indicato in atti come ‘ NOME NOME con l’odierno ricorrente;
assenza di prova di concorso del ricorrente nei reati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni (concorso in due diverse estorsioni ai danni di NOME COGNOME titolare del ‘RAGIONE_SOCIALE‘), non essendo stato valutato il fatto che nel caso in esame al piø si sarebbe potuto vertere in una situazione di connivenza non punibile e, comunque, non essendovi prova dell’elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente;
erronea ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) essendosi limitati i Giudici di merito a fare riferimento non a specifiche modalità dell’azione quanto al mero generico riferimento al ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
2.6. per NOME COGNOME (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.);
2.6.1. Violazione di legge e vizi di motivazione (anche per travisamento) ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 129, 192, comma 1, 530 e 533 cod. proc. pen., in relazione a:
erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE prove in relazione alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese, dei collaboratori di giustizia e del manoscritto sequestrato a NOME COGNOME;
violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
violazione dell’art. 62-bis cod. pen.
2.7. per NOME COGNOME (che ha fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.):
2.7.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per non avere valutato la Corte la sussistenza di condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
2.8. per NOME COGNOME:
2.8.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione a:
assenza di prova di concorso del ricorrente con il NOME COGNOME (soggetto che ebbe a recarsi presso l’RAGIONE_SOCIALE per chiedere il cambio di un assegno) nel tentativo di estorsione di cui al capo 18 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, ciò anche tenuto conto del fatto che il COGNOME era estraneo ad ogni logica criminale ed agli ambienti mafiosi e che il litigio tra la persona offesa e l’odierno ricorrente, avvenuto in epoca successiva e per futili motivi, non può essere ricollegato alla consapevole partecipazione al tentativo di estorsione di cui all’imputazione.
assenza di elementi di violenza o minaccia che connotano l’azione estorsiva oltre che dell’ingiustizia del profitto non essendovi prova che il titolo di credito da consegnare alla
persona offesa fosse privo di copertura;
erronea ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) non essendo sufficiente sostenere la ricorrenza di detta circostanza aggravante solo perchØ nelle circostanze dell’azione fu speso il nominativo del COGNOME di per sØ evocativo del potenziale offensivo del gruppo da quest’ultimo capeggiato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sulla premessa che il presente procedimento era stato originariamente assegnato alla Settima Sezione penale e poi riassegnato alla presente Sezione, si osserva quanto segue.
I ricorsi formulati nell’interesse RAGIONE_SOCIALE imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME appaiono meritevoli di trattazione congiunta, essendo nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessi state accolte le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. e devono essere tutti dichiarati inammissibili.
Innanzitutto, va ricordato in via generale che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione con il ricorso per cassazione di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619).
Con riguardo, poi, alle posizioni dei singoli ricorrenti:
1.1. Quanto al ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, lo stesso Ł da ritenersi caratterizzato da genericità in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dato che, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a questa Corte di individuare con precisione i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
A ciò si aggiunge che avendo l’imputato fatto ricorso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. lo stesso non può oggi contestare la mancata assoluzione in ordine a taluni dei fatti-reato in contestazione, avendo di fatto rinunciato a tutti i motivi di impugnazione dedotti in sede di appello fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
1.2. Quanto ai ricorsi formulati nell’interesse RAGIONE_SOCIALE impoutati NOME COGNOME e NOME COGNOME nei quali si contesta la mancata valutazione della ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. deve ricordarsi che, in tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
1.3. Quanto al ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME nel quale, come detto, sono stati dedotti l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE prove in relazione alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese, dei collaboratori di giustizia e del manoscritto sequestrato ad NOME COGNOME, la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la violazione dell’art. 62-bis cod. pen., oltre ai principi già richiamati al punto che precede, deve ancora essere ricordato che:
Ł inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del
concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo) (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196);
la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Ł, comunque, da ritenersi corretta ricorrendone gli elementi previsti dalla legge ed indicati da questa Corte di legittimità;
la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282413);
analogamente, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, costituente anch’essa un punto autonomo della decisione (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 01).
Il ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME, nel quale si contestano, ai limiti della genericità, la ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia NOME COGNOME con riferimento al reato di cui al capo 24 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni, nonchØ l’assenza di prova di concorso del ricorrente nell’azione estorsiva, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo Ł manifestamente infondato dato che la Corte di appello (v. pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata), in uno con quanto aveva già conformemente fatto il G.u.p., ha, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, dato risposta ai motivi di doglianza ribaditi in questa sede, sia con riferimento all’apporto concorsuale dell’imputato nella vicenda delittuosa de qua emergente anche dalle dichiarazioni della persona offesa dal reato, sia con riguardo alla attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal COGNOME.
Al riguardo deve essere ricordato che non Ł sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti ( ex multis : Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del COGNOME, non Ł consentito in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai Giudici di merito, i quali, con motivazioni esenti da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, anche tenendo conto del fatto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Come sopra già evidenziato, il ricorso (v. pag. 4) contiene anche un riferimento al capo 18 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni ma di tale capo non Ł stato chiamato a rispondere il COGNOME con la conseguente inammissibilità di tale riferimento.
Anche il ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME nel quale ci si duole del mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 e RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Ł manifestamente infondato.
Innanzitutto, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha spiegato le ragioni per le quali non può riconoscersi all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 8 della l. 203/91 essendo stato il contributo fornito dal COGNOME circoscritto alla conferma di quanto già risultante dagli atti.
La Corte territoriale risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Non integra la circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il contributo concretizzatosi nel fornire un mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute» ( ex multis : Sez. 1, n. 7160 del 29/01/2008, COGNOME, Rv. 239306 – 01).
Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha evidenziato, con evidente implicito riferimento anche alle stesse, che non può provvedersi alla riduzione del trattamento sanzionatorio essendo la pena irrogata dal giudice di primo grado congrua ed adeguata alla gravità del fatto e ad alla allarmante personalità dell’imputato (descritta in motivazione).
A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e, piø in generale, il trattamento sanzionatorio, Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
I ricorsi formulati nell’interesse RAGIONE_SOCIALE imputati NOME COGNOME e di NOME COGNOME in relazione al capo 18 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, non sono fondati.
Al riguardo occorre riassumere brevemente la vicenda oggetto dell’imputazione che vede imputati i predetti soggetti in concorso con NOME COGNOME (deceduto).
La condotta delittuosa, risalente ai mesi di settembre/ottobre 2009, rimasta a livello di tentativo, risulta essere consistita nell’aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente impiegato e titolare della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a versare a titolo estorsivo la somma di 1.000,00 euro in cambio di un assegno di pari importo, evento non verificatosi a causa del rifiuto RAGIONE_SOCIALE persone offese di procedere alla richiesta di consegna della somma di denaro, il tutto con minacce legate alla forza di intimidazione che promana dalla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) della quale i soggetti agenti erano ritenuti facenti parte.
Quanto alle posizioni dei ricorrenti, le stesse sono state contestate come segue:
il COGNOME COGNOME ricoperto il ruolo l’esecutore materiale della richiesta contattando gli esponenti della predetta società e riferendo loro ‘ mi manda NOME … sono qui perchØ mi dovresti cambiare un assegno ‘;
il COGNOME ha accompagnato il COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE;
il COGNOME Ł stato indicato quale mandante essendo un esponente di vertice del predetto RAGIONE_SOCIALE.
Come già sopra evidenziato ed in sintesi:
la difesa del COGNOME lamenta che non ricorre prova, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo del ruolo di mandante rivestito dallo stesso che, all’epoca dei fatti era detenuto;
la difesa del COGNOME sostiene invece che lo stesso non era consapevole dell’azione che il COGNOME era andato a compiere;
entrambe le difese RAGIONE_SOCIALE imputati sostengono che, in ogni caso, difetterebbe la sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 7 della l. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) e, infine:
la difesa del COGNOME sostiene anche che non sarebbe configurabile la fattispecie estorsiva difettando il profitto che si sarebbe realizzato solo nel caso in cui l’assegno oggetto di pretesa consegna alla persone offese fosse privo di copertura.
Rileva il Collegio che la Corte di appello (pag. 22 della sentenza impugnata) ha, innanzitutto, debitamente spiegato le ragioni per le quali il riferimento al ‘ NOME ‘ fatto dal COGNOME alle persone offese il quale ebbe ad indicarlo come mandante della richiesta di cambio dell’assegno riconduce alla persona dell’odierno ricorrente COGNOME alla luce di pregresse vicende e del fatto che il COGNOME era divenuto egemone sul territorio nel quale si erano svolti i fatti.
A ciò si aggiunge che all’azione ebbe a partecipare, seppure mantenendosi a distanza, ma in vista RAGIONE_SOCIALE persone offese, NOME COGNOME, fratello di NOME COGNOME cognato del COGNOME.
Si trattava, pertanto di situazioni che non consentivano alle stesse persone offese di dubitare che il soggetto indicato dal COGNOME come mandante era proprio il COGNOME.
Quanto, poi, alla posizione nella vicenda di NOME COGNOME, la Corte di appello (pagg. 22 e 23) ha evidenziato che egli fu il soggetto che ebbe ad accompagnare il COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE così consentendogli di farsi latore della richiesta estorsiva e per tale motivo deve essere ritenuto concorrente nell’azione delittuosa.
La stessa Corte di appello ha poi dedotto come ulteriore elemento a conforto del ruolo di concorrente del COGNOME nei fatti de quibus la circostanza che questi, incontrando in epoca successiva NOME COGNOME ebbe ad aggredirlo ed ha ritenuto che detta aggressione non può che trovare logica spiegazione proprio nella volontà del COGNOME di vendicare il fatto che i RAGIONE_SOCIALE COGNOME si erano permessi di non sottostare alla richiesta proveniente da NOME COGNOME.
Ritiene il Collegio che nel caso in esame la sentenza impugnata, così come quella del G.i.p. della quale costituisce una cd. ‘doppia conforme’ risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti rispettivamente dai ricorrenti in ordine al loro concorso nella fattispecie estorsiva. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
Per contro deve osservarsi che le difese dei ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità,
dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
4.1. Corretta e conforme ai principi di diritto che regolano la materia si presenta altresì la motivazione (pag. 22 della sentenza di appello) in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) avendo la Corte di appello ricordato da un lato che la richiesta dal COGNOME ai COGNOME era in linea con la tipologia di richieste che si potevano attendere dal COGNOME e, dall’altro, che proprio l’utilizzazione del nominativo del COGNOME era di per sØ evocativo alla mente RAGIONE_SOCIALE persone offese – che, come detto, erano consapevoli della situazione RAGIONE_SOCIALE assetti criminali sul territorio di riferimento – del potenziale offensivo del gruppo dal medesimo capeggiato che aveva conquistato da tempo il controllo sul territorio sostituendosi al gruppo dei COGNOME.
In punto di diritto occorre, da un lato, ricordare che la circostanza aggravante de qua Ł di natura oggettiva e quindi si estende a tutti i concorrenti nel reato e, dall’altro, che i Giudici di merito risultano aver fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte di legittimità allorquando ha affermato che «Per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non Ł necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’RAGIONE_SOCIALE per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa» (Nella specie Ł stata ritenuta l’aggravante a carico di un soggetto che aveva posto in essere un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, affermando di essere latore di richiesta per conto di una “famiglia” operante nel territorio che pretendeva una percentuale da tutte le imprese che svolgevano appalti pubblici, prospettando, altresì danneggiamenti agli automezzi in caso di rifiuto). (Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103 – 01) e, ancora, che «In tema di estorsione, la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso non Ł esclusa dal fatto che la vittima RAGIONE_SOCIALE minacce abbia assunto un atteggiamento “dialettico” rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria RAGIONE_SOCIALE stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte della vittima, della somma da consegnare nell’immediato all’estorsore, che ne pretendeva una d’importo piø elevato, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenza dell’aggravante). (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392).
4.2. Inammissibile tout court Ł, infine, il motivo di ricorso nel quale si contesta l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE elementi costituitivi del reato di estorsione difettando il fine di profitto non essendo provato che l’assegno, del quale era stato richiesto il cambio con la consegna di 1.000,00 euro, fosse privo di copertura.
Osserva al riguardo il Collegio che la questione non risulta essere stata dedotta con l’atto di appello con la conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso formulato dalla difesa dell’imputato COGNOME in relazione ai fattireato oggetto di contestazione ai capi 26 e 27 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni Ł
manifestamente infondato oltre che caratterizzato da genericità.
Occorre, innanzitutto, ricordare che al capo 26 Ł contestato al COGNOME, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME di avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere NOME COGNOME , titolare del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ad acquistare un cesto contenente prodotti alimentari ad un prezzo di gran lunga superiore al valore di mercato, in tal modo facendogli versare a titolo di tangente quale rateo estorsivo in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE festività di Natale del 2008 una somma di denaro pari a 150,00 euro a fronte di una richiesta iniziale di 200,00 euro.
Azione compiuta con minaccia consistita nell’avvicinare la persona offesa dicendogli ‘ Veniamo da parte RAGIONE_SOCIALE amici di Casale, vogliamo parlare con il titolare per un contributo ‘ dopodichØ prospettandogli l’acquisto del cesto sopra indicato.
Al COGNOME si contesta il ruolo di mandante della predetta azione delittuosa.
Modalità analoghe di azione risultano contestate al capo 27 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni allorquando gli imputati, in prossimità RAGIONE_SOCIALE festività di Pasqua del 2009, si recarono presso il bar della persona offesa, imponendogli l’acquisto di un uovo di cioccolato ad un presso superiore al valore di mercato e si facevano consegnare la somma di 100,00 euro.
Nel motivo di ricorso qui in esame, cumulativo per entrambe le contestazioni, la difesa dell’imputato contesta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che nel caso in esame, al piø, si sarebbe potuto vertere in una situazione di connivenza non punibile da parte del COGNOME e che, comunque, non sarebbe stata raccolta la prova in capo allo stesso dell’elemento soggettivo dei reati in contestazione.
La questione era stata posta anche in sede di appello ancorchØ maggiormente legata alla corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa.
Anche in questo caso la Corte di appello (pag. 23 e seguenti) ha dato congrua e logica risposta alle doglianze difensive da un lato motivatamente spiegando le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME sono da ritenersi attendibili ed hanno anche trovato riscontro nelle dichiarazioni nel racconto di NOME COGNOME che ha affermato che l’esercizio commerciale del COGNOME rientrava tra le attività sottoposte ad estorsione dal RAGIONE_SOCIALE mediante l’imposizione della fornitura di merce anche da lui imposta in altre occasioni.
La stessa Corte di appello ha altresì evidenziato che, ai fini del concorso nei reati in contestazione, a nulla importa accertare chi tra il (NOME COGNOME ed il COGNOME avesse pronunciato le minacce estorsive, considerato che entrambi erano presenti all’accaduto e che la persona offesa era stata chiara nell’attribuire ad entrambi la formulazione della pretesa estorsiva.
Ritiene il Collegio che nei casi in esame la sentenza impugnata, così come quella del G.i.p. della quale costituisce una cd. ‘doppia conforme’, risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti dal ricorrente in ordine al concorso dello stesso nelle azioni estorsive. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria, mentre, di contro, il motivo di ricorso prospetta e richiede una mera rivalutazione RAGIONE_SOCIALE elementi probatori non consentita in sede di legittimità.
5.1. Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/91, contestata in relazione anche ai reati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni, non possono che richiamarsi le medesime considerazioni già esposte al superiore par. 4.1, con la precisazione che in questo caso la persona offesa, all’evidenza conscia dello spessore criminale dei soggetti richiedenti, in presenza di un tipico messaggio minatorio utilizzato in
terre di camorra e pertanto configurante un ‘metodo mafioso’, non Ł neppure stata in grado di resistere alle pretese estorsive.
Alla luce si quanto sopra osservato si impone la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Devono, invece, essere rigettati i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME con condanna RAGIONE_SOCIALE stessi al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME