Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CODOGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti che, nel riportarsi ai motivi dei ricorsi, ha insistito per l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Rimini del 5 luglio 2022 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha accolto la richiesta di concordato formulato dalle parti, rideterminando la pena previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., dichiarando la inammissibilità degli altri motivi e confermando nel resto.
L’accusa attiene alla commissione, in concorso con altri, di due furti pluriaggravati in abitazione (Capo A: artt.110, 81 cpv., 624 bis, 625 nn.2 e 5 cod.
pen.), della falsificazione delle targhe di una vettura al fine di compiere i delitti di furto di cui al capo A) (CAPO B: artt. 110, 61 n.2., 477-482 cod. pen.) e, nei confronti del solo COGNOME, del possesso di strumenti idonei ad aprire casseforti, in quanto già condannato per delitti contro il patrimonio (Capo C: art.707 cod. pen.).
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguenti motivi.
2.1. NOME ha dedotto due motivi (di seguito enunciati) con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO.
2.1.1 Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio avuto riguardo agli aumenti di pena disposti a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Nella proposta di concordato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., è stato previsto un complessivo aumento, ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., di mesi uno per la pena detentiva e di 400,00 euro per la pena pecuniaria.
Tuttavia, non è stato specificato l’aumento di pena per i singoli fatti reato per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione (aumento per la continuazione “interna” tra i due furti di cui al capo A e per la continuazione “esterna” con il reato di cui al capo B), come peraltro espressamente richiesto da questa Corte a sezioni unite, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (SU. n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
La specificazione degli aumenti, evidenzia la difesa, presenta ricadute significative in punto di esecuzione della pena in considerazione della natura ostativa del reato di cui all’art.624 bis cod. pen. quanto alla sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen.
2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen.
La sentenza impugnata ha motivato il rigetto della sostituzione anche richiamando precedenti di polizia specifici del ricorrente, in realtà del tutto assenti.
Inoltre, ha evidenziato che la richiesta non era stata inserita nella proposta di concordato, circostanza non richiesta dalle disposizioni di legge.
Non ha infine motivato quanto alla possibile sostituzione con la pena della detenzione domiciliare, omettendo il rilevante dato del presofferto cautelare svoltosi in regime di arresti domiciliari.
COGNOME COGNOME NOME ha dedotto due motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen.
Il motivo è sovrapponibile al secondo motivo di ricorso del coimputato con la ulteriore specificazione che la richiesta era contenuta nella proposta di concordato.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio avuto riguardo agli aumenti di pena disposti a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il motivo è sovrapponibile al primo motivo del coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel loro complesso infondati.
Il primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME e il secondo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME, da trattarsi congiuntamente in quanto sovrapponibili, risultano manifestamente infondati.
Questa Corte ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
La disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008, peraltro, non era difforme: nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell’art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (SU., Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715).
1.1. Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo comune, non potendo la eventuale omessa
motivazione relativa ai singoli aumenti a titolo di continuazione ricondursi alla categoria della pena illegale.
Il secondo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME e il primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME, da trattarsi congiuntamente in quanto sovrapponibili, risultano infondati.
2.1. Va in primo luogo evidenziato che, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo, in virtù dell’espresso richiamo dei ricorsi al contenuto della proposta di concordato come formulata dinanzi alla Corte di appello, non risulta che la richiesta di applicazione – ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen. -, di pena sostitutiva fosse contenuta nella proposta formulata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena.
Dal verbale di udienza del 14 aprile 2023 infatti risulta che:
le parti hanno concordato, “previa rinuncia a tutti i motivi escluso quello relativo al trattamento sanzionatorio”, la riduzione della pena nei termini ivi indicati;
successivamente, nell’interesse dei due imputati ricorrenti, insistono per la sostituzione della pena “come da documentazione già depositata”
2.2. La sentenza impugnata (pag. 8) ha, con motivazione immune da vizi logici:
-motivato in relazione all’accoglimento del concordato in punto di trattamento sanzionatorio;
dichiarato inammissibili i motivi di appello diversi da quelli recepiti nel concordato in quanto rinunciati dalle parti;
escluso la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ” peraltro non inserita nella proposta di concordato, evidenziando per l’imputato COGNOME i numerosi e specifici precedenti penali e per l’imputato COGNOME gli specifici precedenti di polizia “unitamente alle modalità di commissione dell’attività predatoria per cui è processo”, elementi che rivelano una professionalità nel reato che rende prognosticamente inadeguata a fini socialpreventivi l’espiazione della pena nella forma dei lavori sostitutivi.
Quanto alla censura specifica proposta nell’interesse di COGNOME nella parte in cui lamenta l’assenza di specifici precedenti di polizia possono formularsi le seguenti osservazioni:
il giudice di primo grado (pag.12) aveva indicato con riferimento alle condizioni personali dell’imputato che si trattava di soggetti, come il coimputato, “più volte denunciati e arrestati per reati contro il patrimonio”, sostanzialmente privi di qualsivoglia occupazione;
-la mancata sostituzione non è motivata con esclusivo riferimento alle condizioni personali del ricorrente, ma anche avuto riguardo alle
modalità di commissione dell’attività predatoria, e dunque come già sostenuto nella sentenza di primo grado ad un ” furto in concorso preparato ed organizzato, commesso in trasferta, ed avente ad oggetto un cospicuo quantitativo di merce;”
la richiesta di sostituzione aveva ad oggetto i lavori di pubblica utilità e non altre sanzioni sostitutive.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il consigliere estensore COGNOME Il Preside te