Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 861 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 861 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: NOMECOGNOME COGNOME, nato a Saronno il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Tradate il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; di procedura penale.
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss.cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta concludeva per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia, decidendo con le forme del rito abbreviato, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME applicava gli stessi la pena concordata ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. Confermava nel resto la sentenza impugnata e, dunque, anche le statuizioni del primo giudice in materia di confisca (la confisca era stata oggetto di un motivo di appello).
2.Contro tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 581 cod. proc. pen., 648ter .1.cod. pen.)e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle condotte descritte nei capi di imputazione da 51) a 55) ricondotte alla fattispecie dell’autoriciclaggio; tale qualificazione sarebbe illegittima in quanto l’attività contestata non avrebbe alcuna finalità dissimulatoria, rappresentando solo una manifestazione del godimento dei beni provento di delitto; le condotte contestate integrerebbero pertanto un post factum non punibile;
2.2. violazione di legge (artt. 581 cod. proc. pen.)e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 5): questa avrebbe dovuto essere qualificata come ‘furto con strappo’ e non come ‘rapina’, tenuto conto che l’azione violenta sarebbe stata diretta verso la res appresa e non verso la persona;
2.3. violazione di legge (artt. 599bis cod. proc. pen. e 240 cod. pen.)e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della confisca: si deduceva che sarebbe stata
illegittimamente disposta ‘in solido’ la confisca per equivalente e che sarebbe stato illegittimamente duplicato il quantum da vincolare, dato che non sarebbe stato identificato il profitto dell’autoriciclaggio; si deduceva, inoltre che, ai fini del computo del quantum da confiscare, non sarebbe stato valutato il risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la qualificazione giuridica del condotte contestate non superano la soglia di ammissibilità.
Sul punto il Collegio riafferma cheŁ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. La Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196 – 01;Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01 e, recentemente, Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285702 – 03)
Peraltro dalla lettura dei capi di imputazione emerge che:(a) per quanto riguarda i delitti di autoriciclaggio si verte in un caso di chiara immissione del provento dei reati nel circuito economico con evidente finalità dissimulatoria delle vendite dei beni provento di reati; (b) per quanto riguardala rapina contestata al capo 5) l’aggressione risulta chiaramente intervenuta dopo l’impossessamento, e la violenza risulta altrettanto chiaramente diretta nei confronti della ‘persona’ e nondelbene sottratto (era emerso che lapersona offesa era statacolpita all’avambraccio con l’obiettivo di farle lasciare la presa della borsa).
1.2. Anchele doglianze in ordine alla conferma della confisca non superano la soglia di ammissibilità.
Il Collegio riafferma che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599bis cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 – 01).
Nel caso in esame dalla lettura della proposta di concordato (atto processuale cui la Cassazione ha accesso) emerge la rinuncia a tutti i motivi di appelli, diversi dalla determinazione della sanzione, dunque anche la rinuncia alle doglianze avanzate con la prima impugnazione in ordine alla confisca.
Il Collegio non ignora la giurisprudenza secondo cui Ł stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in esito a concordato in appello, con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca allargata o per sproporzione ex art. 240bis cod. pen., nel caso in cui la stessa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. 2, n. 23093 del 05/06/2025, Carone, Rv. 288223 – 01).
Si rileva tuttavia che tale interpretazione fondata su una estensionealc.d. concordato in appello dellagiurisprudenza formatasi in relazione al patteggiamento e, segnatamente del principio di diritto enucleato dalle Sezioni unite nel caso ‘COGNOME‘, secondo cui Ł ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279348 – 02).
Invero nel caso del concordato previsto dall’art. 599bis cod. proc. pen. l’accordo interviene dopo la rinuncia, che può essere anche ‘selettiva’, ai motivi proposti con l’appello:
come si ricava dalla lettera dell’art. 599bis cod. proc. pen., la rinuncia può riguardare infatti solo ‘alcuni’ dei motivi proposti; tuttavia se essa si estende, come nel caso di specie, a ‘tutti’ i motivi diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio non può ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione che censuri la motivazione della sentenza con riferimento a motivioggetto di espressarinuncia, manifestazione di volontà che osta alla valutazione delle censure rinunciate.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME