Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Rende Inammissibile il Ricorso
L’istituto del concordato in appello, introdotto nel nostro ordinamento processuale penale, rappresenta una scelta strategica che può avere conseguenze definitive sull’esito del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile i limiti del diritto di impugnazione per chi sceglie questa via. La decisione sottolinea come l’accordo sulla pena in secondo grado implichi una rinuncia a far valere determinate questioni, rendendo il successivo ricorso per cassazione inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un’imputata condannata per reati di bancarotta. In secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per la rideterminazione della pena, accedendo alla procedura del concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello, ritenendo congrua la pena concordata, aveva emesso la sentenza in conformità.
Nonostante l’accordo, l’imputata decideva comunque di presentare ricorso per cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
I motivi del ricorso
1. Prescrizione del reato: La difesa sosteneva che il reato di bancarotta semplice fosse ormai estinto per prescrizione, proponendo una data di inizio del reato anteriore a quella della dichiarazione di fallimento.
2. Assorbimento del reato: Si contestava la sussistenza del reato di bancarotta semplice, sostenendo che dovesse essere assorbito in quello più grave di bancarotta fraudolenta documentale.
3. Mancata concessione di sanzioni sostitutive: L’imputata lamentava il mancato accesso a sanzioni alternative alla detenzione.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine: la scelta del concordato in appello comporta una rinuncia a contestare aspetti che non riguardano la legalità dell’accordo stesso.
La rinuncia implicita alle eccezioni
Secondo gli Ermellini, aderendo al concordato, l’imputato accetta la pena e, di conseguenza, rinuncia a sollevare questioni che avrebbe potuto far valere nel giudizio d’appello. Questo include sia le eccezioni relative alla prescrizione, sia quelle sulla qualificazione giuridica del fatto. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal legislatore con l’art. 599-bis c.p.p. limita la cognizione del giudice e produce un effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
Il limite alla pena per le sanzioni sostitutive
Anche il motivo relativo alle sanzioni sostitutive è stato respinto. In primo luogo, per la stessa ragione di inammissibilità legata alla scelta del concordato. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che la pena complessivamente inflitta (pari a sei anni di reclusione) superava ampiamente il limite massimo di quattro anni previsto dalla legge per l’applicazione di tali sanzioni.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si concentrano sull’effetto abdicativo connesso alla scelta del rito speciale. La logica del concordato in appello è quella di una deflazione processuale basata su un accordo tra le parti. Permettere all’imputato di rimettere in discussione elementi del processo dopo aver beneficiato di un accordo sulla pena vanificherebbe la ratio stessa dell’istituto.
L’effetto preclusivo del concordato in appello
La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: la rinuncia ai motivi di appello, che è il presupposto del concordato, preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio come la prescrizione, a cui l’interessato ha implicitamente abdicato in funzione dell’accordo. L’accordo sulla pena cristallizza il giudizio su tutti gli aspetti che ne sono il fondamento, salvo vizi propri dell’accordo stesso.
La determinazione del “tempus commissi delicti” nella bancarotta
In via incidentale, la Corte ha anche definito ‘manifestamente infondato’ il primo motivo di ricorso nel merito. Ha ricordato che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il momento di consumazione del reato di bancarotta, rilevante ai fini della prescrizione, coincide sempre con la data della sentenza dichiarativa di fallimento, e non può essere retrodatato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché rappresenta una strada quasi senza ritorno. Sebbene possa portare a una riduzione della pena, essa implica la rinuncia a far valere gran parte delle doglianze difensive in un eventuale, successivo ricorso. La decisione della Cassazione rafforza la natura dispositiva e definitiva di tale accordo, chiarendo che non può essere utilizzato come uno strumento per ottenere un beneficio e, contemporaneamente, mantenere aperte tutte le vie di impugnazione.
Scegliere il ‘concordato in appello’ impedisce di contestare la prescrizione del reato in Cassazione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la scelta di aderire al concordato in appello implica una rinuncia a sollevare questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio come la prescrizione, poiché l’accordo sulla pena ha un effetto preclusivo che si estende al giudizio di legittimità.
Dopo un ‘concordato in appello’ si può ancora discutere la qualificazione giuridica del fatto?
No. L’accordo sulla pena, accettato dal giudice d’appello, congela anche la qualificazione giuridica del fatto. Pertanto, non è ammissibile un ricorso in Cassazione che miri a contestare tale qualificazione, ad esempio sostenendo l’assorbimento di un reato in un altro.
Qual è l’effetto principale della scelta del ‘concordato in appello’ sul diritto di impugnazione?
L’effetto principale è preclusivo. L’imputato, accettando un accordo sulla pena e rinunciando ai motivi di appello, perde la facoltà di presentare un ricorso per cassazione basato su questioni di merito, procedurali o sulla determinazione della pena, a cui ha implicitamente rinunciato in funzione dell’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORONA NOME COGNOME nato a SENIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
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i GLYPH ato avviso alle pa ‘ udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Cagliari in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato che il primo motivo – che eccepisce l’estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta semplice (in astratto rilevante ex Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01) muovendo da una retrodatazione del tempus commissi delicti rispetto alla dichiarazione di fallimento – è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell’amnistia o dell’indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l’assorbimento del reato di bancarotta semplice nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione; principio enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) ed inoltre è manifestamente infondato non potendosi configurare un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. tra le fattispecie di cui trattasi;
Considerato che il terzo motivo proposto – che contesta la mancata concessione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva -non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l’imputato non può porre in discussione la natura e la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., e considerato inoltre, ferma la decisività del rilievo che precede, che la pena complessivamente inflitta cui occorre avere riguardo ex art. 53 I. n. 689 del 1981 (pari ad anni sei di reclusione per il reato continuato) supera il limite
legislativamente previsto per la applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi fissato in quattro anni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024