Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Chiude le Porte alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza, finalizzato a definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 33261/2024, offre un’importante delucidazione sui limiti che tale accordo impone alla possibilità di presentare un successivo ricorso per legittimità. La decisione sottolinea come la rinuncia ai motivi di appello, in funzione dell’accordo sulla pena, abbia un effetto preclusivo che si estende all’intero procedimento, compreso il giudizio dinanzi alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo grado per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, proponevano appello. In tale sede, raggiungevano un accordo con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale, rinunciando a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena. La Corte d’Appello, accogliendo l’accordo, rideterminava la sanzione in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per ciascuno.
Nonostante l’accordo raggiunto, i due imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando l’illegittimità della sentenza per non essere stati prosciolti dal reato e per un’omessa motivazione riguardo agli aumenti di pena applicati per la continuazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in Appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: l’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a far valere qualsiasi altra doglianza, anche se relativa a questioni che, in teoria, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice. L’accordo sulla pena, infatti, non è una semplice transazione sulla sanzione, ma una definizione complessiva del procedimento che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude l’accesso a ulteriori gradi di giudizio per i motivi oggetto di rinuncia.
Di conseguenza, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (in particolare, la sentenza n. 29243 del 2018). Il ragionamento si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione, produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo. L’imputato, accettando di concordare la pena, rinuncia volontariamente a tutti gli altri motivi di appello per ottenere un beneficio sanzionatorio. Tale rinuncia non può essere aggirata presentando un successivo ricorso in Cassazione basato proprio su quei punti a cui si è abdicato.
I giudici hanno specificato che questa preclusione opera anche per questioni di presunta nullità o per la violazione di norme processuali, comprese quelle relative alla responsabilità e colpevolezza (ex art. 129 c.p.p.), che altrimenti sarebbero rilevabili d’ufficio. L’accordo, quindi, cristallizza la situazione processuale e impedisce ogni ulteriore discussione sui temi rinunciati.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità e l’efficacia del concordato in appello come strumento di definizione del contenzioso penale. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che la scelta di accedere a tale procedura è una scelta definitiva, che implica una piena accettazione del quadro accusatorio e della pena concordata, precludendo ogni ripensamento successivo. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la decisione di concordare la pena in appello deve essere ponderata con estrema attenzione, essendo consapevoli che tale scelta chiude, di fatto, le porte a un eventuale ricorso per Cassazione sui motivi rinunciati. La sentenza impugnata diventa così irrevocabile, salvo che il ricorso verta su motivi diversi da quelli oggetto della rinuncia, eventualità non riscontrata nel caso di specie.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, il ricorso è inammissibile se si basa su motivi ai quali l’imputato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Secondo la Corte, tale accordo produce effetti preclusivi che si estendono all’intero procedimento, compreso il giudizio di legittimità.
La rinuncia ai motivi di appello per ottenere il concordato vale anche per questioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che la definizione del procedimento con il concordato in appello limita la cognizione del giudice anche su questioni rilevabili d’ufficio, come quelle relative alla responsabilità e alla colpevolezza ai sensi dell’art. 129 c.p.p., poiché l’interessato vi ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene comunque proposto e dichiarato inammissibile in questi casi?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata liquidata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dEt=M:M]:MI:WZIM=1E=.
~k’a~
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi – con i quali si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto gli imputati dal reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per l’omessa motivazione in ordine agli aumenti operati per la continuazione a carico di COGNOME – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa ciascuno). Considerato che all’inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024.