Concordato in Appello: Quando si Può Ricorrere in Cassazione?
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo a imputato e pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e pronunciata la sentenza, le vie di impugnazione si restringono notevolmente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso avverso tali sentenze, soprattutto quando l’oggetto della doglianza è la quantificazione della pena.
Il Caso: Impugnazione della Pena dopo un Patteggiamento in Appello
Nel caso di specie, un imputato, condannato in primo grado per concorso in rapina aggravata e detenzione di arma clandestina, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale in sede di appello. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, aveva rideterminato la pena.
Nonostante l’accordo, la difesa decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando una ‘violazione di legge’ nella quantificazione della pena pecuniaria (la multa), ritenuta eccessiva. Il ricorso, quindi, non metteva in discussione la colpevolezza o la natura dei reati, ma si concentrava esclusivamente su un presunto errore di calcolo della sanzione pecuniaria accessoria alla detenzione.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza. Quando si sceglie la via del concordato in appello, si rinuncia implicitamente a far valere gran parte dei motivi di doglianza che sarebbero altrimenti esperibili.
La possibilità di impugnare la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è circoscritta a vizi specifici e tassativi. Essi riguardano la formazione dell’accordo stesso o la sua corretta trasposizione nella decisione del giudice. In particolare, il ricorso è consentito solo per contestare:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo è stato viziato.
2. Mancato consenso del P.M.: se l’accordo è stato raggiunto senza il valido consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme: se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è precluso, specialmente per contestare la valutazione delle condizioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) o per vizi relativi alla determinazione della pena.
Le Motivazioni: Legalità vs. Merito della Pena
Il cuore della motivazione della Corte risiede nella distinzione fondamentale tra illegalità della pena e la sua quantificazione nel merito. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo se la pena inflitta è illegale. Una pena è da considerarsi illegale quando non rientra nei limiti edittali (è inferiore al minimo o superiore al massimo previsto dalla legge) oppure è di specie diversa da quella stabilita dalla norma incriminatrice.
Nel caso analizzato, la Corte ha verificato che la multa inflitta, frutto dell’accordo, rientrava pienamente nella ‘forbice edittale’ prevista per i reati contestati (rapina aggravata e reati in materia di armi). Pertanto, la doglianza della difesa non verteva su un’illegalità della sanzione, ma su una valutazione di merito circa la sua congruità. Questo tipo di valutazione, tuttavia, è preclusa dalla scelta stessa di accedere al concordato, che cristallizza la pena in base all’accordo delle parti, accettato dal giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. La difesa deve ponderare attentamente i benefici di una pena certa e potenzialmente più mite a fronte della rinuncia a quasi ogni ulteriore possibilità di impugnazione. Qualsiasi critica relativa alla congruità della pena, seppur ritenuta eccessiva, non troverà spazio in Cassazione, a meno che non si possa dimostrare una sua palese illegalità formale. Di conseguenza, l’accordo deve essere negoziato con la massima cura, poiché la sentenza che lo recepisce diventa, per la maggior parte dei profili, inattaccabile.
È possibile impugnare in Cassazione la quantificazione della pena decisa con un concordato in appello?
No, non è possibile contestare la quantificazione della pena nel merito se questa rispetta l’accordo tra le parti e rientra nei limiti (la ‘forbice edittale’) previsti dalla legge per quel reato. Il ricorso è ammesso solo se la pena è ‘illegale’, cioè di tipo diverso da quello previsto o fuori dai limiti minimi e massimi.
Per quali motivi si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, dissenso del pubblico ministero, o quando la pronuncia del giudice è diversa da quanto concordato tra le parti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato de plano
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2024 che, ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata, nonché di detenzione e porto di arma clandestina.
La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge nella quantificazione della pena congiunta della multa.
Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante n limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).
Nel caso in esame, la determinazione della pena pecuniaria della multa rispetta il contenuto dell’accordo intervenuto tra le parti e rientra nell’ambito dell forbice edittale stabilita dalle norme incriminatrici di cui la Corte di merito ha fat corretta applicazione nello stabilire dapprima la pena base per il delitto di rapina e, poi, gli aumenti per i reati in materia di armi.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2024.