Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Preclude il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale di definizione alternativa del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza la natura vincolante di tale accordo, sottolineando come la rinuncia ai motivi di impugnazione abbia un effetto preclusivo che si estende fino all’ultimo grado di giudizio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per una rideterminazione della pena, rinunciando a tutti gli altri motivi di appello. La Corte territoriale aveva quindi accolto l’accordo, riducendo la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione e 1.500 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, eccependo l’illegittimità della sentenza di condanna per i reati contestati (detenzione illecita di sostanze stupefacenti). La difesa sosteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato, a prescindere dal concordato.
La Decisione della Cassazione: l’Inammissibilità del Ricorso Post-Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l’adesione al concordato in appello comporta una scelta processuale definitiva. La rinuncia a specifici motivi di gravame, effettuata in funzione dell’accordo sulla pena, non è un atto privo di conseguenze: essa limita la cognizione del giudice di secondo grado e, soprattutto, preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi considerato proposto per motivi non consentiti dalla legge, poiché basato su argomenti ai quali l’imputato aveva esplicitamente e volontariamente rinunciato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un principio consolidato, equiparando gli effetti del concordato in appello a quelli della rinuncia all’impugnazione. Nel momento in cui l’interessato accetta di concordare la pena, rinunciando a contestare, ad esempio, la propria responsabilità e colpevolezza (questioni che il giudice potrebbe rilevare anche d’ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), accetta anche che tali punti escano definitivamente dal perimetro del processo.
Questo effetto preclusivo, hanno spiegato i giudici, si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. In altre parole, non si può prima beneficiare di un accordo che riduce la pena e poi tentare di rimettere in discussione il fondamento stesso della condanna davanti alla Cassazione. L’accordo sigillato in appello chiude la partita sui punti oggetto di rinuncia. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere attentamente ponderata. Se da un lato può garantire un esito sanzionatorio più mite e certo, dall’altro comporta la perdita definitiva della facoltà di contestare i profili di merito della condanna. La decisione della Cassazione rafforza la stabilità degli accordi processuali, confermando che le rinunce fatte in tale sede sono irrevocabili e impediscono qualsiasi ripensamento successivo. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta intrapresa la via del concordato, non è più possibile tornare indietro per contestare i punti abbandonati.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, non è possibile fare ricorso per i motivi a cui si è espressamente rinunciato. L’accordo, come stabilito dalla Corte, ha un effetto preclusivo che impedisce di sollevare nuovamente le questioni oggetto di rinuncia in un successivo grado di giudizio.
La rinuncia ai motivi di appello nel concordato riguarda anche la questione della colpevolezza?
Sì. La Cassazione ha chiarito che la rinuncia fatta in funzione dell’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice e ha effetti preclusivi sull’intero processo, comprese le questioni di responsabilità e colpevolezza che il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio (ex art. 129 c.p.p.).
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso in Cassazione su motivi rinunciati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARIFI NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
ciet -& -awAse -e 4 e -Pertit — udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l’imputato dai reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altro – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qua l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzion della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
DEP
Il Cønsigliere
Il Presidénte
NOME
NOME COGNOME
cu