Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FELTRE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONTAGNANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Venezia,in parziale riforma della sentenza emessa in data 20 dicembre 2022 dal Tribunale di Padova, ha applicato a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, preso atto del concordato da loro raggiunto ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito, la pena di quattro anni e nove mesi di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi da sparo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME AVV_NOTAIO, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sia nella decisione di applicare la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per quattro anni e nove mesi anziché per la più breve durata della pena principale, sia nell’avere omesso di motivare le ragioni dell’aumento di pena per la continuazione e della sua entità.
Hanno altresì proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto redatto dal loro difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deducono la violazione di legge per il mancato rispetto dell’accordo raggiunto dalle parti, non avendo i giudici dichiarato la prescrizione del reato posto in continuazione, previa sua riqualificazione nel reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, come richiesto.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.103/2017.
Si tratta, infatti, di impugnazioni presentate avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte per motivi non consentiti, relativi alla corretta qualificazione dei reati e all’entità delle pene applicate. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170)
4. Il ricorso proposto dai ricorrenti COGNOME e COGNOME è inammissibile e manifestamente infondato perché contesta il mancato accoglimento, senza alcuna motivazione, del motivo di appello relativo alla corretta qualificazione del reato di porto di armi da sparo, e alla conseguente declaratoria di prescrizione, ma tale riqualificazione non è stata effettuata dal giudice di primo grado, non risulta essere stata concordata con il pubblico ministero, avendo le parti convenuto su una richiesta di pena che conteneva l’aumento per la continuazione con il reato contestato al capo B), da ritenere, quindi non prescritto, e non è stata, in realtà, neppure richiesta al giudice di appello, avendo gli imputati, sia con dichiarazione scritta datata 14/01/2024, sia con dichiarazione orale riportata nel verbale dell’udienza del 16/01/2024, rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi al mero trattamento sanzionatorio.
Questa Corte ha stabilito che «In tema di patteggiannento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena» (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114). Per conseguenza, «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194). Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dei termini dell’accordo raggiunto dalle parti e alcuna difformità tra il suo contenuto e la sentenza impugnata, avendo la Corte di appello applicato la pena concordata, così come calcolata, e cioè ritenendo sussistente, correttamente qualificato e non prescritto il reato satellite.
Peraltro la richiesta di una diversa qualificazione di tale reato è manifestamente infondata e perciò inammissibile quale motivo di ricorso, essendo il porto illecito di un’arma da fuoco punito dalla legge n. 895/1967, e non dall’art. 4 legge n. 110/1975, relativo al porto delle sole armi bianche e degli oggetti atti ad offendere.
5. Il ricorso proposto dal ricorrente COGNOME è inammissibile quanto alla censura circa l’applicazione della pena accessoria per una durata superiore a
quella della pena principale, perché tale durata non ha formato oggetto dell’accordo tra le parti, e la pena accessoria deve essere applicata dal giudice ex lege, secondo la previsione dell’art. 29 cod. pen. (vedi Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Rv. 278806). La sua determinazione sarebbe impugnabile solo se illegale (vedi Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Rv. 276228), ma la misura stabilita dalla Corte di appello è sì errata, ma in favore dell’imputato, in quanto ai sensi dell’art. 29 cod. pen. essa avrebbe dovuto avere la durata di cinque anni, non vertendosi nell’ipotesi, prevista dall’art. 37 cod. pen., di una sua applicazione in misura pari alla pena principale. L’errore, pertanto, non può essere corretto, in assenza di un’impugnazione del pubblico ministero, in quanto ha comportato una decisione favorevole all’imputato, e il ricorso, sul punto, è inammissibile anche perché proposto da un soggetto che non ha interesse al suo accoglimento.
Questo ricorso è inammissibile anche in merito alla motivazione della entità della pena aggiunta in aumento per il reato satellite, sia perché, secondo questa Corte, «Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi» (Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, Rv. 285655), sia perché i giudici hanno valutato e motivato la congruità dell’aumento concordato tra le parti, e stante la sua modesta entità deve ritenersi, in ogni caso, applicabile il principio secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (vedi Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005, tra le molte).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il P esidede ( if –