Concordato in Appello: Quando l’Accordo Chiude le Porte alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’adesione a tale accordo preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Analizziamo insieme la vicenda e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso: Dal Reato al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per un imputato accusato di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.). Tale rideterminazione era avvenuta su richiesta concorde delle parti, con contestuale rinuncia ai motivi di appello. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ugualmente ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza di appello.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata e senza formalità, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione chiara e lineare: l’aver accettato il concordato in appello equivale a una rinuncia a contestare i punti oggetto dell’accordo stesso.
Il Valore dell’Accordo Processuale
La Suprema Corte equipara gli effetti del concordato a quelli della rinuncia all’impugnazione. L’accordo sulla pena, che può riguardare questioni di responsabilità, colpevolezza, qualificazione giuridica del fatto ed entità della pena, limita la cognizione del giudice d’appello. Ma non solo: l’effetto di tale accordo si estende a tutto l’iter processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la scelta di aderire al concordato in appello produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo. L’imputato, accettando l’accordo e rinunciando ai motivi di appello, manifesta la volontà di non contestare più la decisione su cui si è formato il consenso. Consentire un successivo ricorso per cassazione significherebbe svuotare di significato l’istituto del concordato, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in uno strumento di definizione del giudizio.
La Corte ha citato un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018) per rafforzare il principio secondo cui la rinuncia funzionale all’accordo sulla pena ha un effetto tombale sulle questioni coperte dall’accordo stesso. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato e offre importanti spunti pratici. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché rappresenta una via definitiva per le questioni che ne sono oggetto. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e spesso più mite, dall’altro comporta la perdita della facoltà di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione. La decisione della Suprema Corte riafferma la natura negoziale e definitoria di questo strumento processuale, sanzionando con l’inammissibilità e la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende i tentativi di rimettere in discussione l’accordo raggiunto.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello ha effetti preclusivi, impedendo un successivo ricorso per i punti che sono stati oggetto dell’accordo stesso.
Cosa significa che il ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. In questo caso, il motivo non è consentito perché l’accordo precedente aveva già definito la questione in modo vincolante tra le parti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non permessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1995 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 08/05/1981
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
(dato avviso alle parti; .1)
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
•
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai motivi, ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza, d qualificazione giuridica ed eccessività della pena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il consigtisre estensore
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