Concordato in Appello e Limiti al Ricorso: la Parola alla Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena e rinunciare ad altri motivi di gravame. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso successivo a tale accordo, specialmente riguardo la scelta delle pene sostitutive.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, accogliendo la richiesta di concordato tra le parti, aveva parzialmente riformato una precedente condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). All’imputato era stata inflitta una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 1.333 euro di multa. La pena detentiva era stata poi sostituita, sempre in base all’accordo, con la detenzione domiciliare per la stessa durata.
La Posizione della Difesa
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare la possibilità di applicare una pena sostitutiva meno afflittiva rispetto alla detenzione domiciliare, possibilità consentita dall’entità della pena inflitta. In sostanza, si contestava il fatto che, pur avendo concordato la pena, il giudice avrebbe dovuto scegliere una sanzione alternativa più favorevole.
La Decisione della Cassazione: il concordato in appello chiude la porta a nuovi motivi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo raggiunto con il concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che erano state oggetto di rinuncia.
L’Inammissibilità del Ricorso
L’impugnazione è stata giudicata inammissibile perché proposta per motivi non consentiti dalla legge. La Cassazione ha ribadito che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, non è possibile “riaprire i giochi” contestando aspetti che sono implicitamente o esplicitamente coperti dall’accordo stesso. Proporre doglianze relative a motivi rinunciati limita la cognizione del giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due pilastri fondamentali: la natura vincolante dell’accordo tra le parti e l’impossibilità per il giudice di intervenire d’ufficio per modificare i termini di tale accordo.
Il Vincolo dell’Accordo tra le Parti
Il principio cardine è che il concordato sulla pena in appello, con rinuncia ai motivi, vincola non solo le parti ma anche il giudice. La difesa, accettando di concordare una specifica pena sostitutiva (la detenzione domiciliare), ha implicitamente rinunciato a contestare tale scelta e a chiederne una diversa e più favorevole. Il ricorso in Cassazione si configurava quindi come un tentativo di rimettere in discussione un punto su cui si era già formato un accordo definitivo.
L’Impossibilità del Giudice di Intervenire d’Ufficio
La Corte ha inoltre precisato, citando precedenti pronunce, che il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive diverse da quelle esplicitamente richieste e concordate dalle parti. Se l’applicazione di una specifica pena sostitutiva ha formato oggetto di un accordo preciso, la Corte d’Appello è obbligata a disporre la conversione della pena esattamente in quei termini. Non vi è spazio per una valutazione autonoma e più favorevole da parte del giudice, in assenza di una richiesta concorde delle parti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza la natura pattizia e vincolante del concordato in appello. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di accedere a questo istituto deve essere ponderata con estrema attenzione. Ogni aspetto della pena, comprese le sanzioni sostitutive, deve essere negoziato e definito chiaramente nell’accordo, poiché non sarà più possibile sollevare contestazioni in un momento successivo. La sentenza conferma che la rinuncia ai motivi è un atto serio che preclude future doglianze, garantendo così la stabilità delle decisioni prese su base consensuale e l’efficienza del sistema giudiziario.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello per motivi a cui si era rinunciato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso con cui si ripropongono doglianze relative a motivi rinunciati. L’accordo tra le parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
In caso di concordato in appello, il giudice può sostituire d’ufficio la pena detentiva con una sanzione sostitutiva diversa o più favorevole di quella concordata?
No, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di una esplicita richiesta e accordo tra le parti in tal senso. La Corte d’appello è vincolata a disporre la conversione della pena nei termini esatti dell’accordo.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile in un caso come questo?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40436 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pulsano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 13/05/2025
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 13/05/2025, emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 08/04/2024, concesse le attenuanti generiche, ha condannato l’imputato alla pena concordata di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 1.333 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., procedendo altresì alla sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare per la stessa durata
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare la possibilità di sostituire la reclusione con altra pena sostitutiva meno afflittiva di quella concordata (consentendolo l’entità della pena inflitta).
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5bis , ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione Ł stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all’esito di concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., Ł inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 – 01). A ciò si aggiunga che questa Corte ha piø volte affermato che ‘in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti’ (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Rv. 285484 – 01). Si Ł altresì precisato che in caso di concordato ex art. 599bis , comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello Ł vincolata a disporre la conversione concordata della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, se l’applicazione di questa abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Rv. 288295-01). L’odierno ricorrente non può dunque in alcun modo denunciare vizi di
Ord. n. sez. 2155/2025
CC – 28/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto la possibile applicazione di pena sostitutiva meno afflittiva – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio che prevedeva il consenso all’applicazione di pena sostitutiva diversa. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME