Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, è uno strumento processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti del successivo ricorso, chiarendo quali motivi non possono essere proposti dopo aver raggiunto tale accordo. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati per violazioni della normativa sugli stupefacenti, avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, definendo la loro posizione tramite un concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare comunque ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa sulla base del patteggiamento.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Concordato in Appello
I ricorsi si basavano su due distinti argomenti:
1. Un imputato lamentava l’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello sulla congruità della pena concordata.
2. Gli altri due imputati contestavano la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che avrebbero dovuto essere inquadrati come reato di lieve entità (art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti) anziché nell’ipotesi ordinaria (comma 1).
Entrambi i motivi, tuttavia, si scontrano con la natura stessa dell’accordo raggiunto. Il concordato in appello si fonda proprio sulla volontà delle parti di accettare una determinata pena in relazione a una specifica qualificazione giuridica del reato, rinunciando di fatto a contestare tali punti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che mira a preservare la stabilità e la finalità deflattiva degli accordi processuali. Accogliere tali ricorsi significherebbe, di fatto, svuotare di significato l’istituto del patteggiamento in appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni dell’inammissibilità. Per quanto riguarda la doglianza sulla congruità della pena, i giudici hanno ribadito che tale valutazione non è sindacabile in Cassazione quando la pena è frutto di un accordo. L’essenza del patteggiamento è proprio l’accettazione della sanzione proposta in cambio di una definizione più rapida del processo.
Allo stesso modo, è stata respinta la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto. La Cassazione ha sottolineato che, una volta che le parti hanno concordato la pena sulla base di una determinata ipotesi di reato, non è più possibile rimettere in discussione tale inquadramento in un momento successivo. La concorde richiesta delle parti cristallizza sia la pena sia la qualificazione giuridica ad essa sottesa, precludendo un riesame in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: l’adesione a un concordato in appello rappresenta una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere determinati motivi di ricorso. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che l’accordo sulla pena preclude la possibilità di contestarne in futuro la congruità o la qualificazione giuridica del reato. La decisione, pertanto, serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente tutti gli aspetti di un accordo prima di sottoscriverlo, poiché le porte per un successivo ricorso in Cassazione su tali punti rimarranno chiuse.
È possibile contestare la congruità della pena dopo aver accettato un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la questione sulla congruità della pena non è esaminabile in sede di ricorso avverso una sentenza emessa all’esito di un concordato in appello, poiché l’accordo tra le parti implica l’accettazione della pena stessa.
Si può ricorrere in Cassazione per una errata qualificazione giuridica del fatto se si è raggiunto un accordo sulla pena in appello?
No, secondo l’ordinanza, la questione relativa alla corretta qualificazione giuridica del fatto non può essere sollevata in sede di ricorso per cassazione quando vi è stata una richiesta concorde delle parti, poiché tale accordo cristallizza anche la qualificazione del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
date a~ Mie pat udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, NOME Dioum e Modou Makhtar Diop hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Co territoriale ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell’art. cod.proc.pen., in relazione a plurime contestazioni formulate in ordine al re previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il motivo proposto dalla difesa del COGNOME è inammissibile, prospettando l stesso una questione – ovvero quella della omessa motivazione in punto di congruità della pena comminata – non esaminabile avverso una sentenza emessa all’esito di concordato in appello.
Parimenti inammissibile è il motivo – di comune tenore testuale – proposto dalla difesa degli altri due imputati e riguardante l’omessa qualificazione di al dei fatti ascritti sotto la specie del fatto di lieve entità, ai sensi dell’art. 5, T.U. stup.; atteso che la questione in ordine alla corretta qualificazione giur del fatto, in presenza della concorde richiesta delle parti, non è prospettab sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv 277196).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il consigliere estensore
La
Fresdente