Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sen del Tribunale di Foggia del 24 novembre 2022, ha rideterminato la pena a carico COGNOME NOME in anni due e mesi nove di reclusione ed euro 12.200,00 di mult di COGNOME NOME in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di confermando la pena a carico di COGNOME NOME, in relazione ai reati di cui agli a 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati.
Gli imputati COGNOME e COGNOME, a mezzo del comune difensore, ricorrono p Cassazione, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in meri all’affermazione di penale responsabilità e al rigetto della richiesta di riconos delle circostanze attenuanti generiche.
2.1. L’imputato COGNOME, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazi avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vi motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato previsto da 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
3. Il ricorso di NOME e NOME è inammissibile.
La Corte ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ad entram gli imputati valorizzando le rispettive dichiarazioni di ammissione di responsabili un fatto di particolare ampiezza.Quanto al generico motivo in ordine alla affermazi di responsabilità, valga rilevare che i ricorrenti hanno rinunciato ai motivi di in ordine alla attribuzione della penale responsabilità, concordando la misura pena ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. Per costante giurisprudenza dell regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legi questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla ma valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, a a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella i della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avve sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti mo relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concord consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Anche il ricorso di COGNOME è inammissibile. L’unico motivo di ricorso propos attiene ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argom giuridici dal giudice di merito.
Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 de 27/09/2018, COGNOME, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fi dell’operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli e positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato neg assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualifica fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclus dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degl indici selezionati dal comma 5 dell’art. 73 di neutralizzarne la carica negati fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configurabile nelle ipot cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore por dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circo di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superior tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a conteggiate a “decine” (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263068).
La Corte di merito, pertanto, seguendo le indicazioni di questa Corte legittimità, ha svolto un’analitica valutazione dei parametri richiamati espressa dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto che dalle conversaz di cui è protagonista l’imputato (il quale ha ammesso gli addebiti in se interrogatorio di garanzia) emerge che egli fosse uno dei punti di riferi dell’articolata organizzazione di spaccio di cui si tratta, la quale operava sta sul territorio (come rilevato dal numero di episodi contestati). Da tale ap argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell’impossibilità di considerare fattispecie di minima offensività.
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024.