Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è precluso
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale strategico che consente di definire il giudizio di secondo grado con maggiore celerità. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la successiva sentenza. Con la recente ordinanza n. 23037/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi confini entro cui è possibile ricorrere contro una decisione basata su un accordo tra le parti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello di Cagliari aveva emesso una sentenza sulla base di un concordato in appello raggiunto tra l’imputato e la Procura Generale, secondo le modalità previste dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo: una violazione di legge relativa all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, pur avendo concordato la pena, contestava nel merito la sua colpevolezza.
Il Ricorso in Cassazione e i limiti del concordato in appello
L’articolo 599-bis c.p.p., introdotto dalla riforma del 2017, stabilisce che le parti possono chiedere alla Corte d’Appello di accordarsi sull’accoglimento, anche parziale, dei motivi di impugnazione, rinunciando agli altri. Se l’accordo comporta una nuova determinazione della pena, le parti la indicano al giudice. La Cassazione, nell’analizzare il caso, ha sottolineato come questa scelta processuale limiti intrinsecamente le successive possibilità di impugnazione. L’accordo si fonda su una rinuncia ai motivi non accolti, cristallizzando il giudizio su specifici punti. Pertanto, tentare di rimettere in discussione la responsabilità penale, un punto implicitamente accettato con l’accordo sulla pena, costituisce un’azione non consentita dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo chiaro le ragioni di tale decisione. L’adesione al concordato in appello implica la rinuncia a contestare i punti non inclusi nell’accordo. Il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis è ammesso solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato estorto o dato per errore).
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme da quanto concordato tra le parti.
Sono invece inammissibili, come nel caso di specie, le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato o che contestano la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento nel merito (ex art. 129 c.p.p.). La Corte ha concluso che le lamentele del ricorrente erano precluse, poiché miravano a riaprire una discussione sulla colpevolezza che l’accordo aveva definitivamente chiuso.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: il concordato in appello è una scelta consapevole che baratta la possibilità di un esito più favorevole in un giudizio ordinario con la certezza di una pena concordata. Una volta intrapresa questa strada, non è possibile tornare indietro e contestare il fondamento stesso della responsabilità penale. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. per i ricorsi proposti senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di valutare attentamente tutte le implicazioni prima di optare per un accordo processuale.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello per contestare la propria colpevolezza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se contesta la responsabilità penale. Una volta accettato il concordato, si rinuncia implicitamente ai motivi relativi all’affermazione della colpevolezza.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale o un contenuto della sentenza difforme dall’accordo raggiunto.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 74, 73, d.P.R.309/1990, deducendo, con motivo, violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 1 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo c Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previs dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutt parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei qu chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche pena sulla quale sono d’accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato c nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassaz avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi al formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso d AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ment sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, R 272969).
Le doglianze dedotte dal ricorrente sono quindi precluse.
Tenuto altresì conto . della . sentenza 13 giugno . 2000, n. 186, della Corte costituzioriale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente