Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena, chiudendo così il giudizio di secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigidi limiti all’impugnabilità della sentenza che recepisce tale accordo, chiarendo quali motivi di ricorso possano essere presentati e quali, invece, siano preclusi. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato riguarda un soggetto condannato in primo grado per furto aggravato. In sede di appello, l’imputato e la procura generale raggiungevano un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. (il cosiddetto concordato in appello). Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva comunque ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di una specifica attenuante.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Riforma Orlando (L. 103/2017), permette una definizione rapida dei ricorsi palesemente infondati. La Corte ha stabilito che la scelta di accedere al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a far valere la maggior parte delle doglianze, comprese quelle relative alla determinazione della pena, come nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo cui, una volta perfezionato l’accordo sulla pena, non sono più deducibili in sede di legittimità questioni che sono state oggetto dei motivi di appello rinunciati. Questo divieto si estende anche a questioni rilevabili d’ufficio, come la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., o a vizi nella determinazione della pena, a meno che questi non si traducano in una sanzione illegale.
La Cassazione ha chiarito che l’impugnazione avverso una sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello è consentita solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Una pronuncia del giudice difforme rispetto ai termini dell’accordo raggiunto tra le parti.
Nel caso specifico, il motivo addotto dal ricorrente – relativo a un’attenuante – esulava completamente da queste eccezioni. La sua doglianza rientrava tra quelle questioni coperte dalla rinuncia implicita nell’accordo. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
La decisione riafferma con forza il carattere quasi tombale del concordato in appello. Per l’imputato e il suo difensore, la scelta di percorrere questa strada processuale deve essere attentamente ponderata, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo controllo di legittimità sulla sentenza. L’accordo cristallizza la situazione processuale e la rinuncia ai motivi di appello è il prezzo da pagare per ottenere una pena concordata. La pronuncia serve da monito: una volta siglato il patto, le porte della Cassazione si chiudono, salvo che per denunciare specifici vizi genetici dell’accordo stesso.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
Sì, ma solo per un numero molto limitato di motivi. Il ricorso è ammesso unicamente se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la decisione del giudice sia difforme rispetto a quanto pattuito.
Quali questioni non possono essere sollevate in Cassazione dopo un accordo sulla pena in appello?
Non si possono sollevare questioni che sono state oggetto dei motivi di appello a cui si è rinunciato per raggiungere l’accordo. Ciò include critiche sulla valutazione delle prove, sul riconoscimento di attenuanti, sulla determinazione della pena (salvo che sia illegale) e persino sulla presenza di cause di proscioglimento che il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
Quando la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36000 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli che lo ha condanNOME furto aggravato. A motivo del ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione riferimento alla attenuante di cui all’art. 62 n,4 cod. pen..
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comm 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrer dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, og motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella il della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la senten emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sull richiesta COGNOME ed COGNOME al COGNOME contenuto COGNOME difforme COGNOME della COGNOME pronuncia COGNOME del COGNOME giudice COGNOME ( COGNOME cfr. Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 COGNOME 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
IVConsigli e estensore
Il President