Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME
NOME
nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
TRENTADUE MARINO
NOMENOME> nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 30 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, per quanto qui rileva, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava le pene inflitte a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, condannati entrambi per il reato di riciclaggio in concorso e solo il primo anche per ricettazione.
Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza.
2.1. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME lamenta violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato esame della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché mancanza della motivazione
in ordine al diniego dell’attenuante ex art. 648-bis, terzo comma, cod. pen. e delle attenuanti generiche e in relazione alla determinazione della pena.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, invece, denuncia violazione della legge penale in ordine alla quantificazione della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti al diniego di attenuanti e alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v., ad es., Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619; Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall’art. 448bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, NOME, Rv. 277196).
Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/02/2024.