Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 26/10/2023 su richiesta d NOME e NOME, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 59 cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/02/2023 Gip del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena per i delitti ascritti a NOME e NOME nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione ed 4000,00 di multa per NOME e anni otto, mesi tre e giorni dieci di reclusio euro 3600,00 di multa per NOME (in relazione a plurimi episodi di rapina aggrava per entrambi in concorso e per il solo NOME anche per il capo 10) ai sensi degli 81, 495, comma primo e secondo, n. 2, cod. pen. ).
NOME e NOME hanno presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strett necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 129 proc. pen. per entrambi.
2.2. Per il solo NOME Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione artt. 599bis cod. proc. pen., 81, comma secondo, 495, comma secondo, cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all’evide manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sent emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazion della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico minis sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre s inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinent alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sa inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 COGNOME, Rv. 279504-01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in a sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di una motivazione congrua articolata che non si presta a censure in questa sede, non solo quanto alla evi considerazione del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., ma anche quanto caratterizzazione della condotta di cui al capo 10) non posta in continuazione co
altre condotte imputate al NOME, attesa la richiamata diversità di contesto e anche spazio temporale, specificamente enunciata in sentenza con il richiam analitico alla emersione di elementi rilevanti al fine della affermazione responsabilità con riferimento ad ogni singolo capo di imputazione.
I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in data 16 febbraio 2024.