Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sui motivi d’appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente i rigidi limiti all’impugnazione successiva a tale accordo, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da un imputato. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’adesione al concordato comporta una sostanziale rinuncia a far valere determinate doglianze in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per delitti in materia di stupefacenti. La sua posizione era stata definita in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano attraverso un concordato in appello. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando motivi che, tuttavia, non rientravano tra quelli consentiti dalla legge in questi specifici casi.
La Decisione sul Concordato in Appello e il Ricorso
La Suprema Corte, con una procedura snella de plano (cioè senza udienza pubblica), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite. Gli Ermellini hanno sottolineato che, una volta raggiunto un accordo sulla pena in appello, le possibilità di un successivo ricorso per cassazione si restringono drasticamente. L’imputato non può più lamentare vizi che riguardano i motivi a cui ha rinunciato con l’accordo, né può contestare la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., o ancora dolersi della quantificazione della pena.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è netta e si basa sul principio secondo cui il concordato in appello implica una rinuncia a far valere la maggior parte delle censure. La Corte ha specificato che l’unico spiraglio per un ricorso in Cassazione riguarda l’ipotesi di ‘pena illegale’. Questo si verifica quando la sanzione inflitta non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato, o è di una specie diversa da quella stabilita dalla norma.
Nel caso di specie, l’imputato non aveva dedotto alcun motivo riconducibile a una pena illegale. Le sue doglianze erano, invece, relative ad aspetti coperti dall’accordo e dalla conseguente rinuncia, come la valutazione dei motivi originari d’appello. Pertanto, il ricorso è stato giudicato privo dei presupposti di ammissibilità. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura e la funzione del concordato in appello. Esso non è solo un accordo sulla pena, ma un atto processuale che chiude la porta a successive contestazioni, salvo il caso eccezionale di illegalità della sanzione. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di accedere al concordato deve essere ponderata con estrema attenzione, avendo piena consapevolezza che tale scelta preclude quasi ogni possibilità di un ulteriore grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. La stabilità della decisione concordata è, infatti, l’elemento chiave che garantisce l’efficacia deflattiva dell’istituto.
Cos’è il concordato in appello?
È un accordo tra imputato e pubblico ministero sui motivi d’appello e sull’eventuale rideterminazione della pena, che viene poi sottoposto alla valutazione del giudice di secondo grado per la ratifica.
Dopo un concordato in appello, è possibile ricorrere in Cassazione?
Sì, ma solo per motivi molto limitati. Non si possono far valere le doglianze relative a motivi rinunciati con l’accordo, né contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento o la determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia ‘illegale’.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti dalla legge dopo un concordato in appello. In particolare, non ha lamentato un’illegalità della pena, ma ha sollevato questioni che si considerano rinunciate con l’adesione all’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35488 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME la sentenza in epigrafe emess ex art. 599-bis cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio second quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglim di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non t nell’illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa d prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, R
284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
La Consigliera COGNOME
sora COGNOME
La Presidente