Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34066 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4   Num. 34066  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a PRAGIONE_SOCIALEMO il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato in (EGITTO) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME ,COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e il rigetto dei ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME;
uditi gli l’avvocati:
NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso e, come sostituto processuale con delega orale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, per il quale conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso;
NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento;
COGNOME NOME, quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, la quale insiste per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE e per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata n epigrafe, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione, resa a seguito di giudizio abbreviato, del GUP del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede del 15 febbraio 2024, ha rideterminato, nella misura per ciascuno indicata, la pena inflitta ad NOME COGNOME, COGNOME NOMENOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, avendo gli stessi imputati aderito al concordato in appello. Ha quindi confermato la sentenza di primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Come si trae dalle sentenze di merito, il processo in esame trae origine da un’attività di prevenzione e repressione dell’introduzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, condotta da personale in forza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’interno del medesimo Istituto, dal secondo semestre del 2017 fino al mese di luglio 2019. L’attività investigativa aveva rivelato la collaborazione di varie persone (detenuti, familiari ed esterni) finalizzata alla introduzione all’interno del carcere di droga e cellulari, questi ultimi destinati a consentire la trasmissione di ordini dall’interno all’esterno. Era così stata ricostruita l’esistenza di una rete criminale complessa, composta da diversi gruppi legati da rapporti di parentela ed appartenenti a famiglie criminali egemoni sul territorio, come quella di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. In particolare, il presente procedimento ha riguardato gli esiti investigativi riferit all’attività criminosa realizzata all’esterno del carcere da gruppi operanti in alcuni quartieri popolari milanesi, i quali, seppure autonomi, convergevano su comuni strategie previe intese.
 Il processo, in ragione del rito abbreviato prescelto, si è basato sull’acquisizione del fascicolo del P.M. contenente l’annotazione finale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. prot. 13719 del 16 febbraio 2021 e relativi allegati, nonché l’annotazione finale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 27/3-2020 del 15 febbraio 2021.
 Gli imputati, nel capo d’imputazione, sono stati classificati secondo il seguente schema, riferito al quartiere in cui operavano, e precisamente:
 Relativamente alla piazza di spaccio del quartiere di Gratosoglio, NOME (detto NOME) insieme a NOME COGNOME;
 Relativamente al quartiere di Rozzano, NOME COGNOME (detto NOME) e COGNOME NOME, coadiuvato in maniera subordinata da COGNOME NOME;
 Relativamente alla provincia di RAGIONE_SOCIALE, Como e Varese, ove si era espansa una fiorente attività di importazione dalla Spagna di ingenti partite di stupefacenti coordinata dai promotori dell’associazione, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tramite i contatti creati da NOME.
La struttura logistica del traffico includeva veicoli per il trasporto dell droga- intestati a prestanome- sistemi di comunicazione criptati, appartamenti e magazzini per lo stoccaggio e la preparazione RAGIONE_SOCIALE droga, conti bancari intestati
a prestanome per assicurarsi i proventi del traffico di droga, nonché l’utilizzo di criptofonini e reti come Encrochat consentiva agli affiliati di proteggere le comunicazioni e cancellare prove in caso di arresto.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, i seguenti ricorrenti (per ciascuno dei quali si indicheranno i capi d’imputazione e la sintesi RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata che li riguarda), ciascuno articolando i motivi che saranno esposti in sintesi, ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:
6.1. NOME COGNOME, che risponde del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cod.pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1970 perché, anche in concorso con altri soggetti, processati separatamente, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 d.P.R. n. 309/1990 e per uso non esclusivamente personale, illecitamente deteneva, acquistava, trasportava e vendeva o comunque cedeva a vari soggetti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, di tipo hashish e di tipo marijuana, dal 25 gennaio 2020 al 30 maggio 2020 in RAGIONE_SOCIALE, il 24 ottobre 2019 e il 28 ottobre 2019 a RAGIONE_SOCIALE; con l’aggravante di cui all’art. 80, connma due, d.P.R. n. 309/1990 dal 17 gennaio 2020 al 25 luglio 2020 in RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, a seguito di concordato in appello, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contesta recidiva, ritenuto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione, operata la riduzione per il rito.
L’unico motivo proposto deduce: violazione di legge per essere la sentenza priva di motivazione logica, nonostante l’imputato abbia aderito al cd. concordato in appello, ci si duole del fatto che i giudici non abbiano assodato se dagli atti di causa non emergesse la prova dell’innocenza dell’imputato, presupposto necessario anche in caso di patteggiamento.
6.2.  GLYPH COGNOME NOME, che risponde dei seguenti capi d’imputazione relativi agli artt. 110, 81, comma 2, cod.pen., art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, commessi dal 27 dicembre 2020 alla data del 5 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE; art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990, commesso in data 1.1.2020 e tuttora permanente in RAGIONE_SOCIALE; agli artt. 110 cod.pen., art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 commesso in data 6 giugno 2020 in RAGIONE_SOCIALE; art. 110, 112 cod.pen 81
comma 2 cod. pen., art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 commesso dalla data del 18 febbraio 2020 alla data del 22 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, a seguito di concordato in appello, ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione ed euro 12.000 di multa, riconosciute le attenuanti generiche, nonché l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen., ritenuto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione operata la riduzione per il rito.
Il ricorrente deduce: violazione di legge in relazione all’art. 599 bis cod.proc.pen. per l’errata applicazione dell’art. 62, comma 6, cod.pen. Lamenta carenza di motivazione in ordine alla esigua diminuzione RAGIONE_SOCIALE pena in applicazione dell’attenuante applicata.
6.3. GLYPH NOME COGNOME, che risponde dei reati previsti: dagli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 commesso dalla data del 27 dicembre 2020 al 5 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE; art. 74, commi 1 e 2 d.P.R.: n. 309/1990 commesso in data 10 gennaio 2020 e ancora permanente a RAGIONE_SOCIALE; art. 81, comma 2 cod.pen. art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 commesso dal 27 gennaio 2020 al 7 febbraio 2020 a RAGIONE_SOCIALE; art. 110, art. 112, 81 cod.pen., art. 73, commi e 4, cod.pen. d.P.R. n. 309/1990 commesso dal 18 febbraio 2020 al 22 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE. art. 99, comma 2 n. 1 e n. 2 cod. pen.
La Corte d’appello, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, esclusa la recidiva contestata, confermando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a seguito di concordato in appello, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione ed euro 12.000 di multa, ritenuto il  vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione, operata la riduzione per il rito.
Si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 192, 530 cod.proc.pen. e si lamenta carenza di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti e alla responsabilità penale dell’imputata.
6.4. GLYPH ABD EL MALEK SHERIF, imputato ai sensi degli artt. 110, 81, comma 2, cod.pen., art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, commesso dalla data del 27 dicembre 2020 al 5 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE; art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. n. 309/1990, commesso in data 1° gennaio 2020 e ancora permanente a RAGIONE_SOCIALE, art. 81, comma 2 cod.pen. art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 commesso dal 12 febbraio 2020 al 10 luglio 2020 a RAGIONE_SOCIALE; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; art. 73 comma 4, art. 81, comma 2, cod.pen.; art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 commesso il 17 giugno 2020 e 26 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE; art. 110 cod.pen., art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 commesso il 19 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE; diversi episodi di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ex art. 80 comma 2
stesso d.P.R. tra il 7 maggio e il 9 luglio a RAGIONE_SOCIALE. Art. 99, comma 2 n. 1 e n. 2 cod. pen.
La Corte d’appello, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, esclusa la recidiva contestata, confermando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a seguito di concordato in appello, ha rideterminato la pena in anni dieci di reclusione, ritenuto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione, operata la riduzione per il rito.
Con l’unico motivo, si deduce la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione. La Corte avrebbe dovuto approfondire il tema RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale.
6.5. COGNOME NOME, risponde dei reati indicati nei seguenti capi d’imputazione: artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 commesso in data 11 marzo 2020 a Pieve Emanuele; art. 74, commi 1 e 2 d.P.R.t, n. 309/1990 commesso in data 1° gennaio 2020 e ancora permanente a RAGIONE_SOCIALE, art. 81, comma 2 cod.pen. art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 commesso dal 12 febbraio 2020 al 10 luglio 2020 a RAGIONE_SOCIALE; art. 80, connma 2, d.P.R. n. 309/1990; art. 73 comma 4, art. 81, comma 2 cod.pen.; art. 73, comnna 4, d.P.R. n. 309/1990 commesso il 17 giugno 2020 e6 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE; art. 110 cod.pen., art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 commesso il 19 giugno 2020 a RAGIONE_SOCIALE; diversi episodi di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ex art. 80 comma 2 stesso d.P.R. tra il 7 maggio e il 9 luglio a RAGIONE_SOCIALE. Art. 99, comma 2 n. 1 e n. 2 cod. pen.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, ritenute la recidiva e l’aggravante contestate equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, a seguito di concordato in appello, ha rideterminato la pena in anni dieci di reclusione, ritenuto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione con i reati oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza 195 del 2021 passata in giudicato, operata la riduzione per il rito.
Il ricorrente denuncia erronea qualificazione giuridica del fatto con riferimento alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, così come contestato originariamente nell’imputazione. La Corte d’appello, forse per errore materiale, ha omesso di indicare il reato più grave tra quelli per cui ha ritenuto la continuazione, così determinando la manifesta illegittimità RAGIONE_SOCIALE pena.
6.6. COGNOME COGNOME, che risponde dei reati di cui agli artt. 74 D.P.R. n. 309/199 , 1° rrra – rzo 2020 ancora permanente a RAGIONE_SOCIALE; diversi episodi artt. 110, 61 bis cod.pen., art. 81 cod.pen. art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, InverunoINDIRIZZO Rescaldina dal marzo 2020.
La sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 3649 del 2024, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, ritenuta la recidiva contestata e l’aggravante equivalenti alle circostanze attenuanti generiche a seguito di concordato in appello, ha rideterminato la pena in anni dodici di reclusione, ritenuto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione, operata la riduzione per il rito.
Deduce: illogicità e contraddittorietà interna RAGIONE_SOCIALE motivazione per la mancanza di specificazione in ordine al ruolo assunto dal ricorrente all’interno RAGIONE_SOCIALE associazione (partecipe o apicale); violazione di legge processuale penale, nella specie dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli artt. 129 e 599 bis cod.proc.pen. La sentenza avrebbe dovuto prosciogliere il ricorrente dai reati contestati, sul presupposto che l’assunto dell’accusa secondo cui lo stesso avesse ricoperto il ruolo di promotore, dirigente e organizzatore dell’associazione con il compito di pianificare e coordinare i traffici illeciti e le importazioni dalla Spagna reggeva solo sulla base di informazioni generiche e approssimative;
eR5 -1,
6.7. NOME COGNOME, risponde dei seguenti GLYPH art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 perché il 25 aprile 2020 in Rozzano illecitamente acquistava da soggetto non identificato, al fine di cederli a terzi, gr. 500 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e il 26 aprile, sempre allo stesso scopo, kg. 2 di stupefacente tipo marijuana; inoltre, in svariate occasioni, tra il 27 gennaio 2020 e il 7 febbraio 2020, vendeva a diversi soggetti sostanza stupefacente di tipo cocaina. Art. 74, comma 1, t.u. stup ) ff4in qualità di corriere fidato dell’associazione, nel ruolo di intermediario con uno dei maggiori fornitori di nnarijuana del sodalizio (Granillo) e di risolutore delle situazioni critiche offrendo il proprio ausilio, anche procurando documenti falsi per l’espatrio in Spagna degli associati ricercati dalle forze dell’ordine.
La sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. a seguito di concordato in appello, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi due di reclusione, operata la riduzione per il rito.
Il ricorrente deduce un motivo: mancanza di motivazione. La sentenza, contrariamente agli arresti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, non aveva in alcun modo onorato l’obbligo motivazionale relativo all’assenza dei presupposti per adottare una pronuncia a sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.
6.8. COGNOME NOME risponde dei seguenti capi d’imputazione: in concorso con altri, art. 74, commi 1,2 e 4, t.u. stup. per aver commesso numerosi reati di detenzione, cessione, importazione, trasporto e vendita di quantitativi, anche
ingenti di  cocaina, hashish e marijuana nel territorio di Rozzano, ove era collocata la base operativa e logistica RAGIONE_SOCIALE organizzazione, ovvero nelle residenze RAGIONE_SOCIALE di Rozzano, presso i capannoni siti in Pieve Emanuele dove si tenevano riunionéedi strategica importanza per gli affari criminali.
La sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, a seguito di concordato in appello, rideterminava la pena in anni quattordici e mesi otto di reclusione, operata la riduzione per il rito.
Deduce: erronea qualificazione del fatto nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 74 t.u. stup. e non in quella sesto comma; si tratta RAGIONE_SOCIALE contestazione di 23 episodi di spaccio d cocaina o hashish a 17 clienti di modiche quantità. La sentenza, contrariamente agli arresti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, non aveva in alcun modo onorato l’obbligo motivazionale relativo alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, in relazione all’autonomia RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui comma 6 dell’art. 74 cit.
6.9. COGNOME NOME risponde dei seguenti capi d’imputazione: in concorso con altri, art. 74, commi 1,2 e 4, t.u. stup. per aver commesso numerosi reati di detenzione, cessione, importazione, trasporto e vendita di quantitativi, anche ingenti,di cocaina, hashish e marijuana e in particolare la periodica importazione dalla Spagna di carichi anche molto ingenti.
La sentenza impugnata: in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del 15 febbraio 2024, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, a seguito di concordato in appello, rideternninava la pena in anni sei di reclusione, operata la riduzione per il rito.
Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità ai fi probatori del contenuto delle chat intercorse sulla piattaforma “encrochat”, acquisite a seguito di provvedimenti autorizzativi del Tribunale di Lille e di Parigi e tuttavia inutilizzabili perché incostituzionali;
6.10. COGNOME NOME, nei cui confronti la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione del Gup, era stata ritenuta responsabile dei reati, esclusi. Itc rizs r tarbaggravanté g previstek,dal corrimé, terzo rdell’art. 74gaT -nr – n0 duit GLYPH s GLYPH tro. quart co GLYPH s ati al capo A), perche / i-n concorso con altri soggetti anche da identificare connpiutannente, in numero superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di detenzione, cessione, importazione, trasporto e vendita di quantitativi, anche ingenti, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, del tipo hashish e del tipo marijuana, e di numerosi delitti contemplati dagli artt. 73,
80 d.P.R. n. 309 del 1990 e l’aveva condannata alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.
La ricorrente, a mezzo del proprio difensore, deduce: 1) vizio di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale ad escludere solo per lei l’aggravante dell’associazione armata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A (reato associativo) in particolare in riferimento all’elemento dell’affectio societatis; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui a capo 11, ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990;
6.11. COGNOME NOME, a cui è stato contestato il reato descritto al capo 3.3. dell’imputazione, unitamente a COGNOME NOME e COGNOME NOME (solo comma 4) in concorso con NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei cui confronti si procede separatamente, per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, perché, anche in concorso tra loro, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 309/1990 e per uso non esclusivamente personale, illecitamente detenevano, acquistavano, trasportavano, vendevano o comunque cedevano a vari soggetti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e di tipo hashish. In particolare, COGNOME NOME (NOME NOME).
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza del GIP, ha condannato il ricorrente a 2 anni, 11 mesi e 17 giorni di reclusione.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha articolato i seguenti motivi, così sintetizzati:
– violazione e falsa applicazione di norma processuale stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento al combinato disposto dagli artt, 521 e 522 cod, proc. pen., interpretati in modo non conforme all’art. 111 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU e correlato vizio di motivazione: deduce che già con l’atto d’appello aveva dedotto la violazione di legge processuale, in relazione alla circostanza che il capo d’imputazione di cui al punto 3.3., indicava il COGNOME in via esclusiva quale acquirente di sostanza stupefacente, mentre nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata viene indicato quale fornitore. In particolare, l’imputazione aveva indicato i fornitori, mandati da COGNOME NOME, in COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, e COGNOME NOME. Il motivo d’appello era stato rigettato con la illogica motivazione che il capo d’imputazione consentiva comunque di ravvisare gli elementi costitutivi del fatto contestato, ricavabili per via induttiva dalle risultanze probatorie pacificamente acquisite agli atti. Pure l’ordinanza genetica aveva riferito di una sola cessione a COGNOME NOME, quella del viaggio dell’ottobre 2020,
condotto da COGNOME per conto di NOME e NOME COGNOME. Ad avviso del ricorrente si era verificata una oggettiva incertezza sull’oggetto dell’imputazione che aveva impedito una reale difesa dal momento che non si era compreso come si fosse potuto condannare il COGNOME in qualità di fornitore di stupefacenti, definendolo un sicuro canale di approvvigionamento;
– Con il secondo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 192, 529, 530, 546 lett. e), 603 cod.proc.pen, nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione perché si era addivenuti all’accertamento di responsabilità in mancanza di prove sufficienti atte a dimostrare che la COGNOME nelle giornate del 25-26 ottobre 2019 1 si fosse recata in COGNOME, presumibilmente vicino all’abitazione del COGNOME, al fine di cedere o acquistare un quantitativo indefinito di sostanza stupefacente di cui al quarto comma dell’art 73 d.P.R. n. 309/1990, mai sequestrato o accertato da ulteriori elementi investigativi. L’acquisizione dei tracciati GPS dell’utenza in uso a Del COGNOME NOME dal 24 ottobre 2019 al 28 ottobre 2019, disposta dalla Corte d’appello, non aveva fornito alcun elemento di novità. La PG presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha fornito alla Corte d’appello, in data 4 dicembre 2024, una annotazione dello sviluppo delle celle telefoniche in uso alla COGNOME con la tecnica denominata positioning, da distinguere dalla localizzazione satellitare mediante GPS, invece presente originariamente agli atti. La difesa aveva già prodotto in primo grado la cartografia del segnale dell’utenza telefonica e tali mappe erano state estratte dagli atti d’indagine del P.M. L’ordinanza di acquisizione disposta dalla Corte d’appello sarebbe nulla perché contraddittoriamente ha ritenuto necessaria l’acquisizione integrale dei tracciati GPS in uso alla COGNOME (inesistenti e non ricavabili) nonostante il giudice di primo grado aveva ritenuto certa la collocazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME a Voghera. L’errore in cui la Corte d’appello era caduta, indotta dall’originario errore RAGIONE_SOCIALE PG nell’informativa, sarebbe quello di aver localizzato COGNOME a COGNOME, senza considerare che la cella di COGNOME era stata agganciata mentre la donna si trovava a Voghera e l’integrazione istruttoria, non supportata da alcuna effettiva necessità, non aveva restituito alcuna reale novità rispetto a quanto accertato in primo grado, frutto solo dello sviluppo dei dati delle celle telefoniche e non da una esatta geolocalizzazione GPS dell’utenza telefonica, non esistente agli atti. Dunque, risulta violato il disposto dell’art.1 d. n. 132 del 2021 conv. in I. n. 178 del 2021, applicabile anche per il passato per regime di maggior favore, che impone la necessità che le risultanze dei tabulati possano formare prova a carico solo se considerati unitamente ad altri elementi probatori, nel caso di specie non esistenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 125, 62 bis cod.pen. nonché vizio di motivazione in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata concessione delle attenuanti generiche in conseguenza del suo curriculum.
Il ricorrente ha pure depositato i seguenti motivi nuovi di ricorso in data 8 settembre 2025:
 Errata interpretazione dei dati di localizzazione, posto che la Corte d’Appello ha ritenuto che la coimputata COGNOME fosse a COGNOME, basandosi su dati qualificati come localizzazione GPS, mentre si trattava di agganci a celle telefoniche (tecnica del positioning), non di dati satellitari.
Incertezza del dato probatorio perché il positioning non fornisce certezza sulla posizione, né vi è prova che si sia incontrata con COGNOME.
 Provenienza e attendibilità dei dati: i dati provengono da supporti informatici ufficiali (CD-ROM RAGIONE_SOCIALE Procura, programma Minerva). I documenti sono timbrati dalla società RAGIONE_SOCIALE e contengono data e ora e la Corte d’Appello ha travisato questi elementi, ritenendoli privi di riferimenti temporali e non attendibili.
 Critica alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, non conforme ai criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova indiziaria. Si richiama la giurisprudenza (Sez. U, Mannino 2005) sulla necessità di una valutazione globale e unitaria degli indizi. 4. Violazione dell’art. 1 del D.L. 132/2021, conv. in L. 178/2021: i dati telefonici acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto possono essere usati solo unitamente ad altri elementi di prova. La Corte non ha rispettato questa regola.
In esito alla discussione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 I ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, per i quali si è fatta applicazione del disposto dell’art. 599 bis cod.proc.pen, avendo le parti dichiarato di concordare sul parziale accoglimento di alcuni motivi d’appello e contestuale rinunzia agli altri, sono inammissibili.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, deve limitare la sua cognizione ai motivi non rinunciati (così, tra le tante, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755, e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Non deve, invece, motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (da ultimo Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522).
La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accor sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità RAGIONE_SOCIALE sanzione inflitta, ipotesi che si verifica solo quando la pena non rientri nei limiti edit ovvero sia diversa per specie o quantità dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Non essendo le parti del concordato vincolate a criteri legali di commisurazione, il giudice può sindacare esclusivamente la congruità RAGIONE_SOCIALE pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, COGNOME, Rv. 287834 – 01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287632 – 01 Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, COGNOME Rv. 285655 – 01), a meno che si risolvano nella violazione del divieto di “reformatio in peius” (Sez. 1, n. 14325 del 01/04/2025 Salvo, Rv. 287879 – 01).
Le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi
RAGIONE_SOCIALE sentenza rispetto alla volontà RAGIONE_SOCIALE parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme RAGIONE_SOCIALE pronuncia rispetto all’accordo e all’applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; sulla scia di questo orientamento è collocata anche Sez. 2, n. 3587 del 6/11/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass., per la quale è illegale la pena non conforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, COGNOME, Rv. 283689).
Nei casi in esame, avendo ciascun appellante ed il Procuratore generale territoriale concordato, davanti al giudice di secondo grado, l’accoglimento del motivo concernente la misura RAGIONE_SOCIALE pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura dedotto nei rispettivi atti di dell’imputato, devono essere considerate inammissibili tutte le censure che, come risulta dalla loro sintesi, non vedono sulla volontà delle parti di addivenire al concordato, ma attengono a punti RAGIONE_SOCIALE decisione coperti dalla rinuncia: sussistenza degli estremi, specie di carattere soggettivo, del reato contestato o di alcune delle aggravanti; misura RAGIONE_SOCIALE diminuzione o degli aumenti per le circostanze attenuanti o aggravanti; determinazione RAGIONE_SOCIALE pena a titolo di continuazione.
In ordine al ricorso proposto da NOME COGNOME, va effettivamente chiarito, che la Corte d’appello ha accolto la richiesta di concordato che prevedeva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alle condizioni dell’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata e alla circostanza aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Pertanto, la pena è stata coerentemente determinata nella misura concordata, senza alcuna applicazione di pena illegale. Si è, tuttavia, per mero errore materiale emendabile in questa sede, riportato in dispositivo l’originario capo d’imputazione, che conteneva l’aggravante, in realtà non applicata.
Anche il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità.
All’esame dei motivi è opportuno premettere che, secondo il ragionamento dei giudici del merito, all’identificazione degli imputati si era giunti
mediante le seguenti fonti: il riconoscimento diretto da parte degli operanti; la comparazione tra i fotogrammi acquisiti in occasione dei servizi di osservazione e i cartellini fotografici a colori degli indagati poi acquisiti; l’analisi dei dati delle impegnate dai cellulari di coloro che avevano partecipato a taluni incontri o episodi di rilievo investigativo; il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali. E’ stata pure ritenuta rilevante la riconducibilità delle utenze citofono, quelle cioè fittiziamente intestate a prestanome o a soggetti inesistenti, ai vari imputati o soggetti attenzionati, facendo ricorso: al riconoscimento vocale operato dai carabinieri; alla conoscenza diretta dei personaggi coinvolti nelle investigazioni; all’analisi de contenuti di talune conversazioni telefoniche, afferenti ad aspetti RAGIONE_SOCIALE vita privata degli imputati; ai servizi di osservazione e pedinamento, anc predisposti con l’ausilio delle microcamere e telecamere installate in modo occulto nei luoghi abitualmente frequentati dagli imputati; ai servizi di osservazione e pedinamento, realizzati anche con l’aiuto delle microcamere e telecamere installate in modo occulto nei luoghi abitualmente frequentati dagli imputati, in occasione di incontri, riunioni operative e cessioni di stupefacente, a riscontro del contesto di alcune conversazioni captate; alla localizzazione satellitare dei veicoli in uso agli indagati, onde stabilire con assoluta certezza la loro effettiva presenza nei luoghi di interesse; all’esecuzione di attività di riscontro, quali sequestri d stupefacente e arresti in flagranza. Il gruppo aveva una rete di clienti fidelizzata e un territorio di riferimento (i comuni di Rozzano, Piave Emanuele, Locate Triulzi e Basiglio), sul quale esercitava la propria egemonia e predominio, nel rispetto dei confini frutto delle spartizioni territoriali, tale per cui venivano riconosciu all’esterno come un’entità degna non solo di esistenza, ma di rispetto. Ognuno aveva dei compiti stabiliti e tra i sodali vi era una rigida gerarchia, con sanzioni in caso di inosservanza. La COGNOME era stata identificata mediante intercettazioni sulle utenze RAGIONE_SOCIALE donna e di COGNOME e attraverso le intercettazioni effettuate in carcere di COGNOME. In particolare, il suo ruolo era emerso attraverso un messaggio whatsapp inviatole dall’utenza in uso a COGNOME il 23 febbraio 2020, in cui le veniva chiesto se avesse a casa la macchinetta per i sottovuoti. L’imputata si occupava del confezionamento, assieme a NOME COGNOME delle dosi di cocaina da spacciare al NOMEglio, prima di affidarle al corriere NOME COGNOME, oltre a riscuotere i proventi dell’attività di spaccio e a tenere conteggi e cassa, trattandosi di persona di fiducia di NOME COGNOME. Nei periodi di lontananza di COGNOME, a fronte RAGIONE_SOCIALE fiducia che lo stesso nutriva per l’imputata, la stessa riscuoteva i crediti derivanti dallo spaccio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
 Ciò premesso, va osservato che il primo motivo non è sostenuto da idoneo interesse ad impugnare, posto che, nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa ricorrente, l’aggravante dell’associazione armata è stata esclusa;
Tale punto RAGIONE_SOCIALE decisione non è spia di alcuna illogicità, anomalia o incoerenza logica nella decisione. Infatti, in tema di associazione a delìnquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l’aggravante dell’associazione armata prevista dall’art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta RAGIONE_SOCIALE disponibilità delle armi da parte dell’associazione. (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 – 02).
Il secondo motivo ripropone questioni sul significato delle intercettazioni, a fronte di motivazione diffusa, che descrive l’organico inserimento RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME nel gruppo, richiamando anche altre fonti di prova, come le dichiarazioni accusatorie di COGNOME e COGNOME e i filmati delle riprese delle videocamere di sorveglianza (pagine 89 e ss. -spec. 104 -105 –RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello e pagine 368 e ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, con ampia disanima delle conversazioni intercettate e motivazione sull’affectio societatis).
Parimenti viene diffusamente motivata l’esclusione RAGIONE_SOCIALE minima offensività che giustifica la riqualificazione dei fatti di cui al capo 11 ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 (pagine 105-107), oggetto di doglianza generica con il terzo motivo.
GLYPH Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato e va rigettato. E’ opportuno premettere alla trattazione dei motivi che i giudici di merito hanno accertato, come contestato, che la COGNOME, a partire almeno dal 24.10.2020 e fino al 28.10.2020 in RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, illecitamente deteneva e trasportava, su mandato di NOME, lungo la tratta da COGNOME a RAGIONE_SOCIALE e viceversa, al fine di cederlo a COGNOME NOME, in esecuzione di apposito accordo con quest’ultimo, quantitativi non definiti, comunque ingenti di sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish. I fornitori dello stupefacente, sul territorio lombardo, erano COGNOME NOME e COGNOME NOME (RIT 1552/19 utenza n° NUMERO_DOCUMENTO in uso a COGNOME NOME NOME “NOME“- Prog. NUMERO_CARTA. In data 26.01.2020 in RAGIONE_SOCIALE illecitamente acquistava da NOME COGNOME,'” al fine di cederlo a terzi, un quantitativo non definito di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che NOME COGNOME‘ illecitamente deteneva e lo cedeva alla COGNOME (RIT 17/20 Progressivi. 213).
In data 27.01.2020 in RAGIONE_SOCIALE illecitamente acquistava da COGNOME NOME, al fine di cederlo a terzi, un quantitativo non definito di sostanza stupefacente che COGNOME NOME illecitamente lo deteneva e cedeva a COGNOME NOME (RIT 17/20, prog. 228). In data 28.01.2020 in RAGIONE_SOCIALE illecitamente acquistava da NOME CAL.RAGIONE_SOCIALE.J0 ‘ .,’ al fine di cederlo a terzi, un quantitativo non definito di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che illecitamente lo deteneva e lo cedeva alla COGNOME (RIT 17/20 Prog. 271). In RAGIONE_SOCIALE e in COGNOME tra il 28.10.2020 e il 28.01.202k
 GLYPH Ciò premesso, quanto al primo motivo, si osserva che la Corte d’appello, alle pagine 107-119, ha affermato che il capo d’imputazione conteneva tutte le informazioni relative alle fonti di prova dalle quali emergeva i coinvolgimento  del COGNOME (Sez. 2, sentenza n. 21089 del 2023)
La responsabilità del COGNOME si fondava su una pluralità di elementi, quali le diverse conversazioni inerenti alcuni trasporti di stupefacente di ottobre 2019, alcuni incontri successivi con COGNOME, COGNOME e COGNOME ritenuti avere ad oggetto la compravendita di sostanze stupefacenti ed alcune conversazioni che davano conto del tentativo, da parte di COGNOME di favorire il riavvicinamento di COGNOME NOME con il gruppo dei “RAGIONE_SOCIALE” (associazione di cui al capo A dell’imputazione, per ricucire i rapporti con COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME.
La Corte d’appello ha rilevato che la contestazione 3.3., in sostanza, si riferisce alla partecipazione dell’imputato ai viaggi dell’ottobre 2019 che vedono impegnata COGNOME NOME e NOME NOME. Dalle captazioni si evinceva che NOME, pur trasferitosi a COGNOME (Salerno) e pur sottoposto a misura alternativa, si dedicava con assiduità ad attività di approvvigionamento e cessione di stupefacenti, coadiuvato da NOME COGNOME NOME NOME, anche dopo la sua carcerazione. Ciò era emerso dall’accertamento dei rapporti che sa erano instaurati con alcuni detenuti del carcere di RAGIONE_SOCIALE, ove era stata segnalata la circolazione di sostanze stupefacenti introdotte grazie anche ai familiari di alcuni detenuti. Era emerso che i viaggi avessero ad oggetto il trasporto di stupefacenti per quantitativi non modesti, in base ai seguenti elementi: la preoccupazione di COGNOME NOME che pretende di essere pagata in anticipo e che viene invitata a guidare con prudenza per non rischiare controlli estemporanei che potessero esporre a rischio la stessa conducente e il carico; il fatto che la COGNOME faceva praticamente la spola tra COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; le conversazioni tra COGNOME e NOME dalle quali si evince come fossero gli stessi a mettere in relazione il trasportò dello stupefacente con i viaggi effettuati dalla donna; il fatto che era rimasto accertato che anche la COGNOME avesse operato almeno due soste a COGNOME, in cui risiedeva NOME; la conversazione tra la COGNOME e NOME NOME in quanto le due avevano fatto
riferimento al coinvolgimento, nei viaggi a COGNOME, di NOME, che non poteva che essere il COGNOME perché circa un mese dopo tale conversazione e cioè il 21 novembre 2019, COGNOME chiama l’utenza di tale NOME per fissare un appuntamento presso il bar Oxa di RAGIONE_SOCIALE situato di fronte alla caserma dei RAGIONE_SOCIALE e subito dopo aver concordato l’incontro, COGNOME avvisa COGNOME. Al momento e nel luogo dell’appuntamento, presenti gli operanti che fotografarono l’incontro, si poté accertare che in effetti il NOME indicato fosse proprio l’imputato. Il concorso dell’appellante poi emergeva (pag. 110 sentenza) dalla individuazione RAGIONE_SOCIALE cella telefonica agganciata dall’utenza RAGIONE_SOCIALE Del COGNOME sottoposta a monitoraggio e dalla posizione del GPS del telefono che la collocano a COGNOME tanto il 25 ottobre ore 13,50 che il 26 ottobre 2019 ore 16,07 (come riferito dall’annotazione finale del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) del 16 febbraio 2021.
In particolare, la tesi dell’appellante, secondo cui in realtà COGNOME si trovasse a Voghera, viene confutata a pag. 111. Secondo la Corte d’appello, che ha disposto una integrazione istruttoria per approfondire le circostanze sollevate con il motivo d’appello, l’acquisizione integrale dei tracciati GPS dell’utenza in uso alla COGNOME aveva dimostrato, seguendo lo sviluppo orario degli spostamenti tra le varie celle agganciate, come fosse radicalmente da escludere che la COGNOME alle 13,50 del 25 ottobre 2019 si trovasse a Voghera, a distanza di 50 km da COGNOME. Lo stesso tipo di coincidenza viene accertato anche per il tempo del viaggio successivo, sino all’abitazione RAGIONE_SOCIALE madre di NOME COGNOME, alle ore 22,15. Lo stesso accade per il viaggio del giorno dopo verso il Nord (vd. pag. 112). Le mappe prodotte dalla difesa, secondo cui la COGNOME sarebbe stata localizzata a Voghera, non sono attendibili perché del tutto disallineate rispetto alla cronologia degli spostamenti e si mostravano privi di timbri di attestazione RAGIONE_SOCIALE loro effettiva provenienza, oltre che RAGIONE_SOCIALE data e dell’ora certi. Inoltre, la reale entità RAGIONE_SOCIALE pien partecipazione del COGNOME ai traffici si evinceva anche dalle conversazioni captate, intercorse con NOME NOME, relative ai fatti successivi del 21 e del 25 novembre 2019 che la sentenza riporta nei contenuti relativi all’offerta di COGNOME al COGNOME di ritornare stabilmente nel mercato degli stupefacenti gestito dai “rozzanesi” con la presenza di NOME COGNOME detto NOME, emerso quale referente del gruppo dedito allo spaccio. Altri episodi di contatto tra il ricorrente e il COGNOME vengono osservati in data 3 e 8 dicembre 2019. A casa del COGNOME era stata sequestrata una agendina contente nomi e numeri che rafforzava il complessivo quadro probatorio che delinea il COGNOME quale il terminale o uno dei terminali dell’attività di vendita sull’asse RAGIONE_SOCIALE– COGNOME.
16. Alla luce di tali premesse, il primo motivo non può trovare accoglimento.
17. Il capo d’imputazione relativo al ricorrente è stato sopra riportato, Io stesso imputa ai concorrenti condotte descritte nei seguenti termini 7.4 illecitamente deteneva, acquistava, trasportava, vendeva o comunque cedeva a vari soggetti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e di tipo hashish. Non può dunque condividersi la tesi del ricorrente, che afferma essere stata contestata esclusivamente la condotta di acquisto dello stupefacente, per un verso, infatti, da un punto di vista formale la contestazione del capo 3.3 fa riferimento sia all’acquisto, sia alla cessione; ma soprattutto, per la pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01) in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
18. Nel caso di specie l’imputato è venuto a conoscenza ed ha avuto piena possibilità di difesa anche sulla base degli atti di indagine, per cui deve escludersi la dedotta nullità (così, in analoghe fattispecie, Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477 – 01; Sez. 3, n. 31849 del 16/04/2014, Bruzzese, Rv. 260331 – 01; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 – dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 – 01; Sez. 3, n. 37233 del 15/06/2016, Rv. 268052 – 01; Sez. 3, n. 37233 del 15/06/2016, Rv. 268052 – 01). Dunque, non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all’imputato la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione, in quanto la distribuzione ha per presupposto la detenzione delle sostanze stupefacenti, quale potere di disposizione delle stesse, e lo spaccio costituisce una modalità di esercizio di tale potere.
191 Il secondo motivo è inammissibile. Non si evidenzia alcuna violazione di legge processuale, né vizio di motivazione relativamente alla prova dei movimenti di COGNOME NOME, che è frutto RAGIONE_SOCIALE disamina logica delle fonti acquisite. Il ricorrente ha in primo luogo disatteso, già sul piano RAGIONE_SOCIALE deduzione formale del vizio sollevato, l’onere di dimostrare la valenza fondante e decisiva RAGIONE_SOCIALE
localizzazione del telefono RAGIONE_SOCIALE COGNOME a Carpiate, piuttosto che a Voghera, che, peraltro, già era stata ritenuta non rilevante dal GUP.
Per tale ragione il motivo è complessivamente aspecifico, sulla base del principio per cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza RAGIONE_SOCIALE ed. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269218).
Inoltre, il motivo, mira chiaramente alla rivalutazione del materiale probatorio, trascurando di considerare che la condanna non è fondata esclusivamente sui tabulati, ma anche sul contenuto piuttosto esplicito dei dialoghi intercettati tra la donna e l’imputato (pagina 115 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
20. Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. A fronte RAGIONE_SOCIALE motivazione esposta, a pagina 118, RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la Corte di merito ha rilevato che la valenza del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, unico elemento addotto in positivo per sostenere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen., non assume valore ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, perché la circostanza è neutralizzata dalla pluralità dei precedenti, anche specifici, e dunque successivamente ai fatti qui contestati, commessi tra il 2014 e il 2019. La sentenza ha anche evidenziato che le circostanze emerse in sede di perquisizione (relative al rinvenimento di una agendina con nomi e cifre, da porsi in correlazione diretta con l’attività illecita), dimostravano complessiva gravità dei fatti, ostando al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione è congrua e non viola i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione o dell’esclusione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
21. In definitiva, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., va disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Al rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila ciascuno in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così è deciso, 25/09/2025