Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2   Num. 32834  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE), nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30/04/2025, la Corte d’appello di Genova, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 22/02/2024 del Tribunale di Savona, riduceva a un anno di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per il reato di indebito utilizzo di una carta bancomat (art. 493-ter cod. pen.).
 Avverso l’indicata sentenza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione, in relazione all’art. 599-bis dell stesso codice, nonché agli artt. «609-quater c.p. e 47 c.p. (errore sul fatto)».
Premette che, prima di pronunciare sentenza a norma dell’art. 599-bis cod. proc pen., «il Giudice deve appurare se vi siano elementi che dimostrino in positivo l’innocenza dell’imputato o se manchino elementi dimostrativi della colpevolezza
del prevenuto, oppure se sussistano dati oggettivi che consentano in ogni caso di escludere il fatto addebitato come illecito penale».
Tanto premesso, il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Genova avrebbe invece «bypassato l’articolazione di una seppur minima motivazione in relazione alle ragioni per le quali ha ritenuto di non dover assolvere l’imputato», in quanto avrebbe «tralasciato di motivare, seppur in maniera succinta, le ragioni per le quali ha ritenuto di ratificare l’accordo negoziale raggiunto dalle parti avendo operato semplicisticamente un rinvio recettizio alle risultanze processuali senza specificarne la valenza dimostrativa», così incorrendo nel vizio di motivazione apparente e così «declina il proprio ruolo di garante circa la valenza dell’accordo negoziale stipulato dalle parti».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reat per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalit della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa d quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge e motivazionali con riguardo all’affermazione della sua responsabilità – cioè delle doglianze relativi a dei motivi ai quali aveva rinunciato («con rinuncia ai motivi afferenti la responsabilità dell’imputato», «prendendo atto della rinuncia dell’imputato ai restanti motivi di appello», diversi da quelli relativi «al trattamento sanzionatorio»; pag. 6 della sentenza impugnata) – non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,
cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025.