Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato contestato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sul pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazion sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Al riguardo, va altresì richiamata la giurisprudenza formatasi in tema di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. – da ritenere applicabile nella fattispecie – secondo cui la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l’imputazione risulta corretta
e che, a maggior ragione, non è evincibile un’ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.