Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, le parti devono essere consapevoli dei suoi effetti preclusivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quali doglianze diventano inammissibili.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. In sede di appello, la difesa e l’accusa avevano raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, applicando la procedura del concordato in appello. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, aveva quindi emesso la relativa sentenza.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato di minore gravità, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/90).
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la natura stessa del concordato in appello limita drasticamente la possibilità di un’ulteriore impugnazione.
L’accordo sulla pena, infatti, ha un effetto dispositivo che non si limita a definire il trattamento sanzionatorio, ma estende i suoi effetti preclusivi all’intero svolgimento processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’imputato, accettando il concordato, rinuncia implicitamente a far valere questioni che non riguardano la validità dell’accordo stesso.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Si è chiarito che il ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi riguardanti il consenso del Procuratore Generale alla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, sono considerate inammissibili tutte le doglianze relative a motivi a cui l’interessato ha di fatto rinunciato con l’accordo. Tra queste rientrano le questioni di merito, come la qualificazione giuridica del fatto (in questo caso, il riconoscimento della lieve entità), e persino quelle rilevabili d’ufficio, come la valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
L’adesione all’accordo sulla pena preclude quindi una nuova valutazione dei fatti e delle circostanze del reato, poiché tale valutazione è stata cristallizzata nell’accordo stesso. La pena applicata, inoltre, risultava coerente con l’accordo e rientrava nella forbice edittale prevista dalla legge, sulla base di criteri improntati al minimo.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento offre un importante monito per la prassi legale: la scelta di accedere al concordato in appello deve essere ponderata attentamente. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una pena certa, dall’altro comporta una rinuncia quasi totale a ulteriori gradi di giudizio. Le parti devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo, le uniche vie di impugnazione rimangono quelle legate a vizi genetici dell’accordo stesso, mentre ogni contestazione sul merito della vicenda processuale viene definitivamente preclusa. La sentenza diventa, per così dire, “blindata” rispetto a quasi ogni tipo di critica successiva.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo un “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile se contesta la formazione della volontà delle parti, il consenso del Procuratore Generale, o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto. Non è ammissibile per contestare il merito della causa.
Quali motivi non possono essere usati per impugnare una sentenza basata su un concordato in appello?
Non si possono sollevare doglianze relative a questioni a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo. Questo include la valutazione dei fatti, la qualificazione giuridica del reato (come il riconoscimento di un’attenuante o di un’ipotesi di minore gravità) e la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile in questi casi?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 4.000 euro) a favore della cassa delle ammende, poiché non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARATORE NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avvyo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.PARATORE NOME NOME, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen -tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. ci=k -Mtsi pen., con la quale la Corte di Appello di Lecceiha ridetermiNOME la pena in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina nella misura di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa;
Deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comrna 5bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo -tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ri -corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’int -ressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento proces -suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca -sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all’interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri ed -tali improntati al minimo.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte NOMEnte al pagamento delle spese del pro dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 14/12/2023.