Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena in secondo grado. Tuttavia, tale accordo comporta importanti conseguenze sulla possibilità di ricorrere successivamente in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini di questa procedura, stabilendo che l’adesione al concordato implica una rinuncia a far valere determinate doglianze, rendendo il successivo ricorso inammissibile.
Il Caso in Esame: Dal Tentato Furto all’Accordo sulla Pena
Nel caso di specie, due imputati erano stati condannati per tentato furto pluriaggravato. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, che la Corte d’Appello aveva ratificato rideterminando la condanna in due anni di reclusione e 400 euro di multa per ciascuno. Nonostante l’accordo, gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge nel calcolo degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti, in violazione del principio moderato previsto dall’art. 63, comma 4, del codice penale.
I Limiti del Concordato in Appello secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione sulla natura stessa del concordato in appello. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: l’accordo sulla pena in appello non è solo una semplice richiesta di ricalcolo, ma un atto dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull’intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
L’adesione a tale accordo implica una rinuncia implicita a tutte le questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio, che non sono compatibili con la volontà di accettare una determinata pena. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per vizi specifici, quali:
1. Difetti nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo.
2. Mancanza o vizio del consenso del Procuratore Generale.
3. Una decisione del giudice che si discosta dall’accordo raggiunto tra le parti.
La Decisione sul Ricorso e il Principio della Rinuncia
Nel caso specifico, le lamentele degli imputati riguardavano il calcolo della pena, un aspetto che rientra pienamente nell’oggetto dell’accordo. Accettando il concordato in appello, i ricorrenti hanno implicitamente rinunciato a contestare le modalità di quantificazione della sanzione finale. Pertanto, le loro doglianze sono state ritenute inammissibili, in quanto relative a motivi rinunciati. La Corte ha sottolineato che il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. produce effetti analoghi a quelli della rinuncia all’impugnazione, precludendo la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che sono state superate dall’accordo.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando la giurisprudenza precedente, la quale afferma che il ricorso avverso una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è inammissibile se riguarda questioni rinunciate in funzione dell’accordo. Questo principio si estende anche a questioni rilevabili d’ufficio, come la valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., poiché l’accordo sulla pena preclude l’intero svolgimento processuale successivo su tali punti. La pena applicata, inoltre, rientrava nella ‘forchetta edittale’ prevista dalla legge ed era stata concordata tra le parti, rendendo infondata ogni successiva contestazione sul merito del calcolo.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura vincolante del concordato in appello e le sue significative implicazioni processuali. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, emerge chiaramente che la scelta di aderire a un accordo sulla pena deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. L’impugnazione rimane una via percorribile solo per vizi genetici dell’accordo stesso, ma non per rimettere in discussione il merito della pena concordata. La decisione si conclude, come previsto dall’art. 616 c.p.p., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro ciascuno, a causa dell’inammissibilità del ricorso.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ per motivi relativi al calcolo della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello implica la rinuncia a sollevare questioni relative al calcolo della pena stessa, rendendo il ricorso su tali punti inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza basata su un ‘concordato in appello’?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano la formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, il consenso del Procuratore Generale o un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di quattromila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato a ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen.con la quale la Corte di Appello di Catania ha rideterminato la pena in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato nella misura di anni due ed euro 400 di multa ciascuno;
Deducono violazione di legge in relazione alla misura degli aumenti apportati in ragione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, in ragione del principio moderato posto dall’art. 63 comma 4 cod.pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi di ricorso sono improponibili e quindi inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comrna 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
I ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abb rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. peri., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all’interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri ed tali improntati al minimo.
h.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14/12/2023.