Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale che consente di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo tra le parti sulla pena. Tuttavia, la scelta di percorrere questa via comporta delle conseguenze significative sui successivi gradi di giudizio. Con la recente ordinanza n. 4025/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti all’ammissibilità del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo che non è possibile rimettere in discussione questioni a cui si è implicitamente rinunciato.
I Fatti del Caso: Dall’Appello al Ricorso per Cassazione
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, dopo aver concordato la pena in appello, si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando la violazione di legge, in particolare la mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, come previsto dall’art. 129 c.p.p. La richiesta era, dunque, quella di annullare la sentenza impugnata nonostante l’accordo precedentemente raggiunto.
La Disciplina del Concordato in Appello e i Suoi Effetti
L’art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Orlando (L. 103/2017), consente alle parti di accordarsi sui motivi d’appello da accogliere e, di conseguenza, sulla rideterminazione della pena. Questa scelta ha un effetto preclusivo: accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame. Il potere dispositivo riconosciuto alle parti non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma preclude anche la possibilità di sollevare le stesse questioni in un successivo giudizio di legittimità.
I Limiti all’Impugnazione dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Gli Ermellini hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, avverso una sentenza frutto di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per motivi molto specifici. Questi includono:
* Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
* Vizi riguardanti il consenso prestato dal Procuratore Generale alla richiesta.
* Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, specialmente se relativa a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, è considerata inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che le questioni rilevabili d’ufficio, come la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., rientrano tra quelle a cui l’interessato rinuncia in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto dalla norma ha un effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, non è possibile ‘ripensarci’ e tentare di ottenere un’assoluzione nel merito dopo aver beneficiato della riduzione di pena derivante dal concordato.
Nel caso specifico, la Corte ha inoltre osservato che la qualificazione del reato (cessione di cocaina) come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90 era corretta e che la tesi dell’uso personale era smentita dalla stessa contestazione contenuta nell’imputazione. La pena applicata, infine, era coerente con l’accordo raggiunto e si collocava nel minimo della forchetta edittale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono valutare attentamente i benefici di un accordo sulla pena rispetto alla possibilità di far valere altri motivi di impugnazione. Una volta siglato l’accordo e ottenuta la sentenza, lo spazio per un successivo ricorso in Cassazione si restringe drasticamente, essendo limitato ai soli vizi procedurali dell’accordo stesso. La pronuncia ribadisce il principio di auto-responsabilità delle parti nel processo penale: la rinuncia a determinati motivi di appello è un atto consapevole che preclude future contestazioni sul merito della vicenda.
È possibile ricorrere in Cassazione per chiedere l’assoluzione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’adesione al concordato in appello implica la rinuncia a far valere motivi che avrebbero potuto portare a un proscioglimento, inclusa la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’?
Il ricorso è considerato ammissibile solo se contesta vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore Generale, oppure se il contenuto della sentenza del giudice risulta essere diverso da quello concordato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato av/so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in relazione ad una mancata pronuncia ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., con particolare riferimento al riconoscimento della insussistenza del fatto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’int ressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Il fatto è stato inoltre qualificato ai sensi dell’art.73 comma 5 d.p.r. 309/90 e la destinazione dello stupefacente all’uso personale è smentita dalla stessa contestazione contenuta nell’imputazione ove risulta essere stato accertato un atto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all’interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri e tali improntati al minimo.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle auArr-1.,orm spese processuali e della somma di euro tfllfl in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14/12/2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente