Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Marano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 08/09/2023, la Corte d’appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale rifor della sentenza del 09/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, ha rideterminato in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed C 400,00 di multa e in tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 800,00 di multa la pena irrogata, rispettivamente, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME per i reati, commessi in concorso tra loro e unificati dal vincolo della continuazione, di rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale (capo 1 dell’imputazione) e di lesioni personali (capo 2 dell’imputazione), confermando la condanna degli stessi COGNOME e COGNOME per tali reati.
Avverso l’indicata sentenza del 08/09/2023 della Corte d’appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propr rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen. per averlo la Corte d’appello di Napoli condannato per il reato di rapina impropria anziché per il reato di furto.
Il ricorrente rappresenta in proposito che «mentre il NOME era all’interno dell’autovettura da sottrarre, NOME era in posizione defilata pronto ad allontanarsi dal luogo» – dal che si evincerebbe «che lo NOME non aveva previsto e neppure poteva rappresentarsi l’episodio più grave quale sviluppo logicamente prevedibile del reato inizialmente programmato» -, che «lo NOME non si è neppure avveduto dell’intervento delle forze dell’ordine, in quanto dal canto suo stava procedendo nell’azione inizialmente programmata: allontanarsi dal luogo di sottrazione dell’automobile in modo da lasciare COGNOME partire con l’autovettura rubata» e che il fatto che egli «non abbia avuto contezza dell’intervento dei carabinieri è dimostrato dalle modalità di allontanamento dello stesso, con calma e senza particolari manovre evasive».
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Napoli: a) «non effettuava il necessario vaglio circa l’esistenza dei motivi di non punibilità ex art. 129 c.p.p.»; b) non «effettuava un ragionamento circa la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato» e «non ha compiuto la corretta qualificazione giuridica del fatto»; c) non «ha posto in essere una corretta applicazione e/o comparazione delle circostanze, né una valutazione consona circa la congruità della pena in relazione all’art. 27, co. 3, della Costituzione, determinando così una palese grave violazione di principi basilari di diritto».
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del rea per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalit della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa d
quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01. In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME, con il quale il ricorrente lamenta l’asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettandone, peraltro, in realtà, una diversa ricostruzione, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Quanto all’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME, si deve rilevare che né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né l’asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto, né, infine, gli asseriti vizi attinenti alla determinazione della pena – in assenza d qualsiasi deduzione in ordine alla sua illegalità, non avendo il ricorrente rappresentato né che essa non rientri nei limiti edittali né che sia diversa da quella prevista dalla legge – e all’applicazione e al bilanciamento delle circostanze rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui all legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/12/2023.