Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9385 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 26/02/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in Marocco il 28/05/1994
avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 18/11/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Milano del 05/04/2024.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Rileva che non sussistono gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di rapina impropria, mancando la stretta connessione tra la violenza o la minaccia e la sottrazione del bene; che nel caso di specie la sottrazione Ł avvenuta senza contestuale utilizzo di violenza o di minaccia, mentre la violenza – intervenuta in una fase successiva – non costituisce elemento strutturale del reato di rapina impropria, ma si configura come reazione separata e distinta; che, dunque, la Corte territoriale, nel ratificare l’accordo, non ha compiuto un adeguato controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto; che ciò ha determinato evidenti conseguenze negative per il ricorrente, in termini di trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla illegalità della pena. Osserva che la pena concordata e ratificata Ł affetta da profili di illegalità, in relazione ai criteri di proporzionalità e della finalità rieducativa della sanzione; che, in particolare, la pena base, superiore al minimo edittale, non trova una adeguata giustificazione; che l’aumento per la continuazione Ł sproporzionato e privo di motivazione; che comunque la pena applicata non tiene conto della giovane età dell’imputato, dell’assenza di
precedenti penali e del leale comportamento processuale, oltre ad essere sproporzionata rispetto agli obiettivi di reinserimento sociale dell’imputato.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di affermare che Ł inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01, che ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
3.2. Il secondo motivo, relativo al profilo della dosimetria della pena, non Ł consentito. Si osserva, in proposito, che la pena applicata al Bulfarah, peraltro, correttamente determinata, Ł stata concordata con il Procuratore generale, per cui l’imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, Ł consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata Ł solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).
Nel caso di specie, non Ł ravvisabile l’illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato ascritto al ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME