Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 6.7.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 4.10.2022, il GUP del Tribunale di Salerno aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate a lui ascritti e, con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
la Corte di appello di Salerno, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dalla difesa dell’imputato con il Procuratore Generale in ordine alla rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore deducendo violazione di legge con riguardo al disposto di cui all’art. 81 cod. pen sia in relazione alla determinazione della pena base che all’aumento operato per la continuazione, sia per la pena detentiva che per la pena pecuniaria, atteso che i fatti contestati al capo b) sono puniti con la sola pena detentiva:
4. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovv diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli).
Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accor sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell’art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste nell’art. 129 stesso codice, né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n.
3391 del 15.10.2009, COGNOME, resa sotto il vigore del previgente “patteggiamento” in appello).
Con riguardo, poi, al profilo di violazione di legge dedotto con il ricorso, anche a prescindere dall’assorbente rilievo secondo cui la pena può dirsi illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01), è sufficiente ribadire che:
“a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 cod. pen.; b) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell’aumento della pena detentiva; d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto RAGIONE_SOCIALE pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. …; e)) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave; f) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l’aumento di pena in relazione ad una soltanto RAGIONE_SOCIALE pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 cod. pen; g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa (…)” (cfr., così. Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 – 01).
5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 28.11.2023