Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1829 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASANDRINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 aprile 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in data 22 luglio 2020 dal Tribunale di Napoli Nord, per quanto qui di interesse, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati di furto di cui ai capi S) e T) dell’imputazione perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela e, in accoglimento alle richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius le pene irrogate nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai delitti di associazione per delinquere, furto pluriaggravato e
ricettazione, come loro rispettivamente ascritti, revocando altresì, per l’effetto, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici inflitta a NOME COGNOME.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, i predetti imputati, articolando motivi, che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’erronea qualificazione giuridica.
3.1 II difensore di NOME COGNOME lamenta che i fatti di ricettazione contestati all’imputato dovrebbero essere riqualificati ai sensi dell’art. 379 cod. pen., denunciando la mancanza dell’elemento soggettivo tipico del delitto ex art. 648 cod. pen.
3.2 II ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME contesta la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo O) dell’imputazione, sostenendo che difetterebbero gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere e che, pertanto, sarebbe configurabile un mero concorso di persone in reato continuato.
3.3. Il difensore di NOME COGNOME deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. in ordine all’erronea qualificazione giuridica del delitto di furto ritenuto nella forma consumata, in quanto sarebbe configurabile soltanto il tentativo.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME articolano, con atti distinti, un unico e medesimo motivo, con il quale denunciano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima espansione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Va preliminarmente rammentato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della
parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
2.1 Orbene, i motivi proposti nell’interesse di COGNOME, NOME e COGNOME, oltre ad essere affetti da conclamata genericità, non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, giacché, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196; nello stesso senso Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01): il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (ex multis Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 Va altresì rilevato che i motivi che denunciano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione – le quali, peraltro, sono state riconosciute nel concordato ad entrambi i ricorrenti in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti – oltre a risultare assolutamente generici e soltanto formali, sono indeducibili, in quanto non rientranti tra i menzionati casi per i quali è ammesso, secondo il diritto vivente, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e sono altresì preclusi, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del
13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234), il che non è nel caso in esame.
Alla luce delle suesposte ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/10/2023.