Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 05/10/1973
NOME nato a MESAGNE il 09/06/1995
COGNOME nato a MESAGNE il 10/10/1990
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Brindisi del 26 gennaio 2023, ha – per quanto di interesse in questa sede – rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni sei, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 44.000,00 di multa; a COGNOME NOME in quella complessiva finale di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 9.400,00 di multa; a COGNOME NOME in anni due, mesi atto, giorni venti di reclusione ed euro 13.600,00 di multa; tutti in ordine a reati a materia di stupefacenti e il solo Mazza anche per quello previsto dagli artt. 110, 494 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto tre distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: violazione di legge, per non essere stati qualificati i reati ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Mazza Giuseppe); violazione di legge, per mancata riqualificazione dei reati ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Italiano NOME); mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto (COGNOME Pasquale).
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini
dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, com 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorr al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di col connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente