Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di tale accordo, stabilendo principi fondamentali sulla rinuncia ai motivi di ricorso.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Lecce che, in riforma di una precedente decisione del G.I.P. di Brindisi, aveva rideterminato le pene per tre imputati a seguito di un accordo tra le parti. Le accuse riguardavano principalmente reati in materia di stupefacenti. Gli imputati, non soddisfatti dall’esito, avevano proposto distinti ricorsi per Cassazione, lamentando:
- La mancata riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave (ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) per due di loro.
- L’eccessività del trattamento sanzionatorio per il terzo.
In sostanza, i ricorsi miravano a rimettere in discussione aspetti che erano stati oggetto dell’accordo sulla pena.
I Motivi del Ricorso e il Concordato in Appello
Il cuore della questione giuridica risiede nella natura stessa del concordato in appello. A differenza del patteggiamento in primo grado (art. 444 c.p.p.), che abbraccia l’intero merito della causa, l’accordo in appello si innesta su un processo già definito nel primo grado di giudizio. La sua funzione è quella di raggiungere un’intesa sulla pena in cambio della rinuncia ai motivi di appello.
La Suprema Corte ha ribadito che, aderendo al concordato, l’imputato accetta la pena concordata e, implicitamente, rinuncia a contestare tutti gli aspetti che ne costituiscono il presupposto, come la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione della sua gravità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti e tre i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per un novero ristretto di motivi. Questi includono:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
- Mancanza del consenso del pubblico ministero.
- Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
- Illegalità della pena applicata (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale).
Poiché i motivi presentati dagli imputati non rientravano in queste categorie ma contestavano il merito della decisione (qualificazione giuridica e congruità della pena), sono stati ritenuti non consentiti dalla legge.
La Distinzione con il Patteggiamento Tradizionale
È cruciale comprendere la differenza sottolineata dalla Corte. Nel patteggiamento classico (art. 444 c.p.p.), l’accordo può essere impugnato anche per questioni relative alla qualificazione giuridica. Nel concordato in appello, invece, la rinuncia ai motivi di impugnazione è l’elemento centrale che giustifica l’accordo sulla pena. Contestare successivamente quegli stessi punti equivarrebbe a contraddire la logica stessa dell’istituto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità affermando che i ricorsi erano stati proposti per motivi non consentiti. L’accordo raggiunto in appello ha una fisionomia diversa rispetto all’applicazione della pena su richiesta delle parti in primo grado. Esso si basa sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, il che preclude la possibilità di contestare successivamente la responsabilità penale e la qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, le doglianze relative alla mancata riqualificazione del reato o all’eccessività della sanzione sono inammissibili perché si riferiscono a motivi rinunciati con l’adesione all’accordo. L’unica eccezione rilevante riguarda l’ipotesi di una pena illegale, ovvero una sanzione non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata “senza formalità”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. La decisione di accedere a tale accordo deve essere ponderata attentamente, poiché implica una rinuncia quasi totale a contestare il merito della condanna davanti alla Corte di Cassazione. Per la difesa, ciò significa che ogni valutazione sulla qualificazione del reato e sulla congruità della pena deve essere fatta prima di firmare l’accordo, poiché dopo sarà troppo tardi per sollevare tali questioni. Questa pronuncia rafforza l’efficienza dello strumento deflattivo, garantendo che l’accordo tra le parti in appello abbia un carattere di stabilità e definitività, salvo vizi genetici dell’accordo stesso o palesi illegalità.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello” per contestare la qualificazione del reato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione all’accordo implica la rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla qualificazione giuridica del fatto, rendendo tale doglianza inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano la formazione della volontà delle parti, il consenso del pubblico ministero, un contenuto della sentenza diverso dall’accordo, o l’illegalità della pena inflitta (ad esempio, se è al di fuori dei limiti previsti dalla legge).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello”?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
ITALIANO NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
-EietNOMEo-ervv.NOME-fshaFti;-
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Brindisi del 26 gennaio 2023, ha – per quanto di interesse in questa sede – ridetermiNOME, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni sei, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 44.000,00 di multa; a COGNOME NOME in quella complessiva finale di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 9.400,00 di multa; a COGNOME NOME in anni due, mesi atto, giorni venti di reclusione ed euro 13.600,00 di multa; tutti in ordine a reati a materia di stupefacenti e il solo COGNOME anche per quello previsto dagli artt. 110, 494 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto tre distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: violazione di legge, per non essere stati qualificati i reati ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (COGNOME NOME); violazione di legge, per mancata riqualificazione dei reati ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (COGNOME NOME); mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’eccessivo trattamento sanzioNOMErio inflitto (COGNOME NOME).
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini
dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, com 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorr al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di col connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente