Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42425 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42425 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art 599 bis cpp per il per il delitto pluriaggravato.
Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’imputato tramite il difensore, lamentando la mancanza di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena.
Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall’art 44 comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della no parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di acceder concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dell pronuncia del giudice. Sono – ovviamente – inammissibili le doglianze relative a moti rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre c.he non si siano tras nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovver dalla quella prevista dalla legge, ipotesi che non si verifica nel caso in esame (Sez Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).
Osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a dedurre genericamente la mancanza d motivazione, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.
Deciso il 27.6.2023
Il Consigliere estensore
Dr NOME COGNOMEe Gregorio /t.;
Il Presidente
Dr. COGNOME
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CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE