Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono le sue conseguenze sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Con l’ordinanza n. 27196/2024, la Suprema Corte ribadisce i confini invalicabili di questo strumento, chiarendo che l’accordo sulla pena implica una rinuncia ai motivi di ricorso che non riguardino vizi specifici dell’accordo stesso.
Il Caso: Dal Contrabbandando al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado di un imputato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In secondo grado, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo, formalizzato dalla Corte d’Appello attraverso una parziale riforma della sentenza basata proprio sul concordato in appello.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione. Le doglianze sollevate non riguardavano la formazione della volontà di accedere al concordato, ma miravano a rimettere in discussione il merito della condanna, lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione per non aver qualificato la sua condotta come una semplice connivenza non punibile.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito in modo netto che, in tema di concordato in appello, il ricorso in cassazione è consentito solo per motivi molto specifici. Questi includono questioni relative alla formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, al consenso del Procuratore Generale, o al caso in cui la pronuncia del giudice si discosti da quanto pattuito.
Al contrario, sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi di merito ai quali la parte ha implicitamente o esplicitamente rinunciato con la richiesta di concordato. Presentare un ricorso per vizi di motivazione o violazione di legge sulla qualificazione del fatto, dopo aver accettato una pena concordata, costituisce una contraddizione logica e procedurale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello. Accedendo a tale accordo, l’imputato accetta la pena proposta in cambio di una definizione più rapida del processo, rinunciando di fatto a contestare nel merito la propria colpevolezza attraverso i motivi di appello. La Cassazione, citando un proprio precedente consolidato (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), ha sottolineato che sono inammissibili le censure relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., poiché l’accordo presuppone proprio la rinuncia a farle valere.
Di conseguenza, le doglianze dell’imputato, volte a censurare la sentenza di merito per vizi di violazione di legge e di motivazione, sono state ritenute inammissibili. A tale declaratoria, in assenza di prove che il ricorso sia stato proposto senza colpa, è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. e in linea con i principi della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che tale scelta preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni di merito, come la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione delle prove. Il ricorso al Supremo Collegio rimane un’opzione percorribile, ma solo per contestare la validità e la correttezza formale dell’accordo stesso, non per riaprire una discussione che si è scelto di chiudere con il patteggiamento in secondo grado. La decisione, pertanto, deve essere ponderata attentamente, bilanciando il beneficio di una pena certa e ridotta con la rinuncia a ulteriori gradi di giudizio sul merito della vicenda.
Dopo aver raggiunto un concordato in appello, è possibile presentare ricorso in Cassazione per qualsiasi motivo?
No, non è possibile. Il ricorso in Cassazione è limitato a motivi specifici che attengono alla regolarità dell’accordo e non può rimettere in discussione il merito della causa, poiché tali motivi si intendono rinunciati con l’accordo stesso.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta, oppure se la pronuncia del giudice risulta difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione, proposto dopo un concordato in appello, viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599bis cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, emessa il 22 ottobre 2020 dal Tribunale di Nola, all’esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l’imputato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione, quanto all’omessa riconduzione della fattispecie a una connivenza non punibile.
Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018);
devono dunque ritenersi inammissibili le doglianze dirette a censurare vizi di violazione di legge o di motivazione per i quali è intervenuta espressa rinuncia;
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente