Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, introdotto per snellire i tempi processuali attraverso un accordo tra le parti sulla pena. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta delle rinunce precise che non possono essere messe in discussione in un secondo momento.
Il caso: contestazione della pena dopo l’accordo
Un imputato, condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva fosse errato, nonostante avesse precedentemente optato per il concordato in appello.
Nel caso di specie, la pena era stata rideterminata proprio in virtù dell’accordo raggiunto tra la difesa e il Pubblico Ministero, con una contestuale rinuncia agli altri motivi di appello. La Suprema Corte è stata dunque chiamata a valutare se fosse possibile impugnare i criteri di determinazione della sanzione dopo averli accettati formalmente.
La disciplina del concordato in appello
L’articolo 599-bis del codice di procedura penale stabilisce che la Corte d’appello provvede in camera di consiglio quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento dei motivi di appello. Questo meccanismo presuppone che l’imputato rinunci agli altri eventuali motivi di doglianza in cambio di una pena concordata e solitamente più mite.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale rinuncia sia irrevocabile e precluda la possibilità di sollevare nuovamente le medesime questioni davanti alla Corte di Cassazione, a meno che non si tratti di vizi di legalità della pena che la rendano illegale o fuori dai parametri edittali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura negoziale del concordato in appello. Una volta che le parti hanno indicato al giudice la pena sulla quale sono d’accordo e il giudice ha ratificato tale accordo ritenendolo congruo, l’imputato non può più dolersi di aspetti che rientravano nella disponibilità delle parti durante la trattativa. Il ricorrente, nel caso in esame, aveva rinunciato ai motivi riguardanti le attenuanti generiche proprio per ottenere la riduzione di pena prevista dal rito speciale. Di conseguenza, il tentativo di riaprire la discussione sul bilanciamento delle circostanze è stato ritenuto manifestamente infondato e contrario alla logica del rito prescelto.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di legittimità confermano l’inammissibilità del ricorso. Non solo le doglianze sono state rigettate, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione strategica estremamente accurata prima di accedere al concordato in appello, poiché tale scelta definisce in modo quasi tombale il perimetro della responsabilità e della sanzione, limitando drasticamente le possibilità di un successivo ricorso per Cassazione.
Cosa comporta la scelta del concordato in appello per l’imputato?
Comporta l’accordo con il Pubblico Ministero su una nuova pena e la contestuale rinuncia agli altri motivi di appello originariamente presentati.
Si può contestare la pena concordata in Cassazione?
No, a meno che la pena non sia illegale. Non è possibile contestare valutazioni discrezionali come le attenuanti se vi è stata rinuncia.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile dopo un concordato?
Il ricorso viene rigettato e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45207 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45207 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
[dato avviso alle parti; I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4..
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. peri. in ordine al rea di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in San Nicandro Garganico il 28 marzo 2017.
Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Considerato che il ricorrente lamenta il riconoscimento delle circostanze attenunati generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, in realtà non contestata. La pena nel caso di specie è stata concordata muovendo dalla pena base di anni tre di reclusione e euro 15.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni tre e mesi sei di reclusione e euro 18.000 di multa e diminuita per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione e euro 12.000 di multa e i motivi sono stati rinunciati
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023