Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, ma porta con sé conseguenze definitive sulla possibilità di impugnare la sentenza in Cassazione. Quando un imputato decide di concordare la pena in secondo grado, rinunciando contestualmente ai motivi di appello sulla responsabilità, chiude di fatto la porta a future contestazioni nel merito.
Il caso e la decisione della Suprema Corte
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli, nonostante il procedimento di secondo grado si fosse concluso con un accordo sulla pena ai sensi della normativa vigente. La sesta sezione penale ha affrontato la questione con una procedura semplificata, rilevando immediatamente l’ostacolo insormontabile rappresentato dalla natura stessa dell’accordo raggiunto tra le parti.
La decisione dei giudici di legittimità è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo perché l’adesione al concordato in appello non è una semplice formalità, ma un atto che limita radicalmente il perimetro d’azione dei giudici nei gradi successivi.
Gli effetti del concordato in appello
L’istituto del concordato in appello agisce in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione. Quando l’interessato rinuncia ai motivi riguardanti la responsabilità e la colpevolezza per ottenere un beneficio sulla pena, tale rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale.
In termini pratici, ciò significa che la cognizione del giudice di secondo grado viene limitata esclusivamente ai punti oggetto dell’accordo. Di riflesso, anche il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione risulta vincolato: non è possibile sottoporre al vaglio della Suprema Corte questioni sulle quali si è già espresso un esplicito consenso o una rinuncia in sede di appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura contrattuale e deflattiva dell’accordo. La legge impedisce che una parte, dopo aver beneficiato di una riduzione di pena o di una rimodulazione della sanzione attraverso il concordato in appello, possa tornare sui propri passi contestando la propria colpevolezza in Cassazione. Tale comportamento violerebbe il principio di preclusione processuale, rendendo i motivi di ricorso non consentiti dall’ordinamento. La Corte ha inoltre sottolineato che tale limite opera anche per le questioni rilevabili d’ufficio, qualora queste siano state implicitamente o esplicitamente rinunciate per rendere possibile l’accordo sulla pena.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano la severità del sistema verso i ricorsi considerati temerari o giuridicamente impossibili dopo un accordo. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare l’abuso dello strumento del ricorso quando mancano i presupposti legali minimi, specialmente a seguito di una procedura di concordato in appello che ha già definito l’assetto degli interessi tra accusa e difesa.
Cosa succede se si firma un concordato in appello e poi si ricorre in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se riguarda punti oggetto di rinuncia, come la responsabilità penale. L’accordo vincola le parti e limita il sindacato del giudice di legittimità.
Quali sono gli effetti della rinuncia ai motivi di impugnazione?
La rinuncia determina effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale. Non è più possibile sollevare questioni relative alla colpevolezza o alla responsabilità una volta accettato l’accordo sulla pena.
Si rischiano sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Sì, la legge prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45117 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Presidente