Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno dei pilastri della riforma della giustizia penale, volto a snellire i tempi processuali attraverso un accordo tra le parti. Tuttavia, la sua applicazione comporta conseguenze giuridiche definitive che non possono essere messe in discussione in un secondo momento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza che, una volta siglato l’accordo sulla pena, lo spazio per ulteriori ricorsi si restringe drasticamente.
Il caso: stupefacenti e accordi sulla pena
La vicenda riguarda due soggetti condannati dalla Corte di Appello di Napoli per traffico di sostanze stupefacenti. Uno dei due imputati aveva scelto la strada del concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione in cambio di una rideterminazione della sanzione. Successivamente, ha tentato di ricorrere in Cassazione censurando proprio il calcolo della pena effettuato in quella sede. Il secondo imputato, invece, contestava l’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per quanto riguarda il concordato in appello, la Corte ha chiarito che l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale impedisce di impugnare la sentenza se il ricorso riguarda aspetti già oggetto dell’accordo validato dal giudice. Il controllo del magistrato d’appello deve limitarsi alla correttezza giuridica e alla congruità della pena richiesta, senza che le parti possano poi rimangiarsi l’impegno preso.
L’aggravante dell’ingente quantità
Sul fronte del secondo ricorrente, la Cassazione ha confermato la sussistenza dell’aggravante. La presenza di quasi 7 chilogrammi di principio attivo, capaci di generare oltre 19.000 dosi singole, configura inequivocabilmente un’ipotesi di ingente quantità. Tale dato oggettivo, unito al rinvenimento di materiale per il taglio e il confezionamento, giustifica pienamente il rigore del trattamento sanzionatorio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del concordato in appello. Trattandosi di un istituto negoziale, il controllo giudiziale è finalizzato a verificare che l’accordo non violi norme imperative e che la pena sia rispettosa dei parametri legali. Una volta che il giudice ha accertato la correttezza del procedimento di calcolo, la decisione diventa sostanzialmente definitiva. Per quanto concerne le attenuanti generiche, il diniego è stato motivato dall’assenza di elementi positivi nella condotta dell’imputato e dai suoi collegamenti con contesti di criminalità organizzata, elementi che prevalgono su ogni altra considerazione difensiva.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che il concordato in appello non è una scommessa al rialzo, ma un atto di responsabilità processuale che limita il diritto di impugnazione futuro. Per gli imputati, questo significa che la scelta del rito deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché i margini di manovra davanti alla Cassazione diventano quasi inesistenti. La fermezza della Corte nel punire i traffici di vasta scala conferma inoltre un orientamento giurisprudenziale che non concede sconti di fronte a quantitativi di droga pronti a inondare il mercato illegale.
Si può ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è inammissibile se riguarda il calcolo della pena o i motivi a cui si è rinunciato per siglare l’accordo con la Procura Generale.
Cosa determina l’aggravante dell’ingente quantità di droga?
Viene applicata quando il quantitativo di principio attivo è talmente elevato da consentire la creazione di migliaia di dosi, superando i limiti del traffico ordinario.
Perché il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il diniego può basarsi sulla gravità del fatto, sui precedenti penali o sui legami accertati con la criminalità organizzata, in assenza di condotte riparatorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45058 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45058 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASAVATORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso di COGNOME con cui si censura il calcolo di pena effettuato in sede concordato in appello risulta inammissibile, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. p così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contesta e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, cong dell’impugnazione proposta; che, da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controll l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei li indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo a correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena;
rilevato che i motivi di ricorso con cui COGNOME censura la contestata aggravante del ingente quantità e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto all’aggravante, ha evidenziato l’esorbitante quantità dello stupefacente di grammi 6943 di principio attivo idon alla predisposizione di oltre 19.000 dosi, mostrando di ritenere preponderante il da quantitativo, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre a rilevar l’assenza di elementi positivi, ha valorizzato i certi collegamenti con la criminalità organizza ragione del quantitativo di sostanza rinvenuta unitamente a materiale di varia consistenza finalizzato, previo taglio, alla predisposizione di dosi;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023.