Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46914 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46914 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), nato a Milano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 14 giugno 2023 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che la Corte d’appello di Milano, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad NOME, imputato dei delitti di cui agli artt. 385, 337, 582-585 cod. pen., previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo d’impugnazione, con il quale si censura l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva;
che il motivo non è deducibile atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al
concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conte difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazio della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, i non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legg 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv 272969);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai s dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromi in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Co GLYPH liere estensore
Il Presidente