Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46806 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46806 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, n. Caserta DATA_NASCITA
NOME, n. Caserta DATA_NASCITA
NOME, n. Caserta DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 1497/23 della Corte di appello di Napoli del 06/02/2023
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
rilevato
che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle concordi richieste formulate dalle parti, ha applicato ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME pene rispettivamente convenute e ritenute di giustizia in relazione a più episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti (artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990) aggravati dal fine di agevolazione mafiosa (art. 416bis.1 cod. pen.);
che avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che deducono rispettivamente: COGNOME, violazione di legge sostanziale e processuale per non avere il giudice di appello riconosciuto d’ufficio le circostanze attenuanti generiche o applicato una pena più mite; COGNOME, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena comminata con quella dei lavori di pubblica utilità; COGNOME, difetto assoluto di motivazione circa l congruità della pena concordata rispetto all’entità del fatto contestato;
che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all’applicazione di una pena illegale (tra molte v. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142);
che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.;
che i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 19 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Depositato in Cancello*
Il Presidente
NOME COGNOME