Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49886 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49886 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con l quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone di condanna del predetto per i reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 58,573 di cocain dai quali potevano trarsi 248 dosi) è stato recepito l’accordo delle parti sulla pena;
ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione d giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissibi il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto un difetto di motivazione ordine al mancato vaglio sulla sussistenza dei presupposti per addivenire a una pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen.;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023