Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49883 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49883 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA PROKO OLTION nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, sono manifestamente inammissibili.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio.
I motivi proposti dalla difesa di COGNOME sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con l argomentazioni della sentenza impugnata.
Le censure proposte dalla difesa di NOME non sono consentite, poiché il ricorrente ha concordato la pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, in sede di legittimità la sentenza è impugnabile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nel illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limit edittali ovvero diver quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Pr sidente