Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51695 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51695 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Marino DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 27/3/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 28/6/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 2.133,3 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per i reati in rubrica ascrittigli.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. L giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato i appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dell pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, a mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altres
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a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella pr dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 27452201).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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