Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette di raggiungere un accordo sulla pena. Tuttavia, la scelta di percorrere questa via processuale comporta precise conseguenze, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Con la decisione n. 9968/2024, i giudici supremi hanno ribadito i ristretti limiti di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
I fatti di causa
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Napoli, su richiesta concorde delle parti, aveva riformato una sentenza di primo grado per il reato di rapina. La pena era stata rideterminata in un anno e alcuni mesi di reclusione e 600 euro di multa, con revoca di una pena accessoria. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione della prescrizione del reato e l’erroneo riconoscimento della recidiva.
I motivi del ricorso: prescrizione e recidiva
Il ricorrente ha sostenuto che i giudici d’appello avessero violato la legge per due ragioni principali:
1. Mancata declaratoria di prescrizione: A suo dire, il reato di rapina si era già estinto per prescrizione prima della sentenza d’appello, e la Corte avrebbe dovuto rilevarlo d’ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p., indipendentemente dall’accordo sulla pena.
2. Erronea valutazione della recidiva: Il riconoscimento della recidiva, che aveva influito sulla quantificazione della pena concordata, era stato, a suo avviso, irragionevole e illegittimo.
In sostanza, l’imputato tentava di rimettere in discussione elementi che, implicitamente, erano stati oggetto della sua stessa richiesta di concordato.
La decisione della Corte di Cassazione e il principio del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la scelta di aderire al concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate censure.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi molto specifici, quali:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
* Mancanza del consenso del pubblico ministero.
* Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui la parte ha rinunciato, come la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ad esempio, la prescrizione) o vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale o di specie diversa da quella prevista dalla legge. Accedendo al concordato, l’imputato accetta una certa pena in cambio della rinuncia a contestare altri aspetti della sentenza di primo grado. Pertanto, sollevare successivamente questioni come la prescrizione equivale a contraddire la scelta processuale precedentemente effettuata.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura “tombale” del concordato in appello rispetto a molteplici questioni di merito e di diritto. Per l’imputato e il suo difensore, la decisione di proporre un accordo sulla pena deve essere ponderata attentamente, poiché preclude la possibilità di far valere in Cassazione la maggior parte delle doglianze, incluse quelle potenzialmente dirimenti come l’estinzione del reato per prescrizione. La sentenza emessa a seguito di concordato cristallizza la situazione processuale, e le uniche vie di impugnazione rimangono quelle strettamente legate a vizi genetici dell’accordo stesso.
Che cos’è il concordato in appello?
È un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero, ratificato dal giudice, per definire l’entità della pena nel giudizio di appello, rinunciando agli altri motivi di impugnazione.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver patteggiato la pena in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi o se la sentenza del giudice è diversa dall’accordo. Non è possibile sollevare questioni a cui si è rinunciato con l’accordo, come la mancata valutazione della prescrizione.
Perché la Corte ha respinto il motivo sulla prescrizione del reato?
Perché, secondo la giurisprudenza costante, aderendo al concordato in appello, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare motivi di impugnazione diversi da quelli pattuiti, inclusa la richiesta di proscioglimento per prescrizione, che sarebbe stata oggetto di valutazione nel merito se non ci fosse stato l’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TELESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
(OR
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/06/2023 su concorde richiesta di COGNOME NOME, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 04/11/2014 dal Tribunale di Benevento ha ridetermiNOME la pena per il delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 628 cod. pen.) in unni uno e mesi dei reclusione ed euro 600,00 di multa, con revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto
COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge ai sensi degli artt. 129 e 157 cod. proc. pen., in relazione alla mancata valutazione della prescrizione già maturata anche per il delitto di rapina in appello; la Corte di appello ha ritenuto ricorrente la recidiva in realtà insussistent in violazione di legge; del tutto omessa la valutazione ex art. 129 cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 99 e 62bis cod. pen.; il riconoscimento della contestata recidiva è irragionevole e comunque le circostanze attenuanti generiche dovevano essere concesse in regime di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all’evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tem di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previ dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 16 febbraio 2024.