Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TELESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
(OR
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/06/2023 su concorde richiesta di COGNOME NOME, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 04/11/2014 dal Tribunale di Benevento ha ridetermiNOME la pena per il delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 628 cod. pen.) in unni uno e mesi dei reclusione ed euro 600,00 di multa, con revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto
COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge ai sensi degli artt. 129 e 157 cod. proc. pen., in relazione alla mancata valutazione della prescrizione già maturata anche per il delitto di rapina in appello; la Corte di appello ha ritenuto ricorrente la recidiva in realtà insussistent in violazione di legge; del tutto omessa la valutazione ex art. 129 cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 99 e 62bis cod. pen.; il riconoscimento della contestata recidiva è irragionevole e comunque le circostanze attenuanti generiche dovevano essere concesse in regime di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all’evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tem di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previ dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 16 febbraio 2024.