Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51218 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51218 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 12 giugno 2023 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che la Corte d’appello di Napoli, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a NOME COGNOME, imputato del reato di furto con strappo, la pena concordata con il Procuratore generale previa rinuncia di tutti i residui motivi di appello;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc.
pen. e alla violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, dal momento che il furto sarebbe stato commesso da tergo e da persona travisata;
che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quant non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), e ciò alla luce dell’effetto devolutivo dell’appello e della conseguente cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023
CORTE DI CASSAZIONE