Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, permettendo di definire il trattamento sanzionatorio attraverso un accordo tra accusa e difesa. Tuttavia, questa decisione comporta limitazioni severe sulla possibilità di impugnare successivamente la sentenza davanti alla Suprema Corte.
La natura dell’accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Nel caso in esame, i ricorrenti avevano concordato con il Procuratore Generale una rideterminazione della pena, rinunciando contestualmente a tutti gli altri motivi di appello, inclusi quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualificazione giuridica del reato. Nonostante l’accordo, la difesa ha tentato di adire la Cassazione lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione.
La giurisprudenza è però granitica nel ritenere che il concordato in appello non sia compatibile con una successiva contestazione del merito. Chi sceglie la via dell’accordo accetta implicitamente l’accertamento del fatto così come cristallizzato nella sentenza impugnata, focalizzandosi esclusivamente sulla misura della pena.
Limiti di ammissibilità del ricorso
Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato è ammissibile solo in casi estremamente limitati. Questi riguardano principalmente la formazione della volontà della parte, il consenso del Pubblico Ministero o l’eventuale difformità della decisione del giudice rispetto a quanto pattuito tra le parti.
Non possono invece trovare spazio doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di merito per ottenere uno sconto di pena, non può tornare sui propri passi contestando la sussistenza del reato o la sua qualificazione.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul consolidato orientamento giurisprudenziale che sancisce l’inammissibilità delle doglianze relative a motivi rinunciati. I giudici hanno rilevato che i ricorrenti, nel sottoscrivere il concordato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., avevano espresso una volontà chiara di rinunciare a ogni questione diversa dal trattamento sanzionatorio. La Corte ha chiarito che la funzione del concordato è quella di deflazionare il contenzioso attraverso una reciproca concessione: l’imputato ottiene una pena certa e ridotta, ma rinuncia a contestare la propria colpevolezza. Di conseguenza, pretendere una nuova valutazione sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. contrasta con la natura stessa dell’istituto e con il principio di auto-responsabilità delle parti nel processo.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza conferma che il concordato in appello blinda l’accertamento della responsabilità, rendendo vano ogni tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda in sede di legittimità. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, questo provvedimento sottolinea l’importanza di una valutazione estremamente prudente prima di accedere a riti concordati, poiché gli effetti sulla possibilità di futuri ricorsi sono definitivi e precludono ogni ulteriore censura sulla ricostruzione dei fatti o sulla loro rilevanza penale.
Cosa succede se si rinuncia ai motivi di merito nel concordato in appello?
La rinuncia impedisce di contestare in Cassazione la responsabilità penale o la qualificazione giuridica del fatto, rendendo il ricorso inammissibile su tali punti.
È possibile invocare l’articolo 129 c.p.p. dopo un accordo sulla pena?
No, la giurisprudenza stabilisce che dopo il concordato in appello non è più possibile lamentare la mancata valutazione delle cause di proscioglimento immediato.
In quali casi il ricorso dopo un concordato è ammissibile?
Il ricorso è ammesso solo per vizi legati alla formazione della volontà, alla mancanza di consenso del PM o se il giudice decide in modo difforme dall’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50895 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50895 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
‘dato aVvrso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME deducono, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte d’Appello di Bologna, in data 07/03/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti e al difetto di motivazione in ordi alla prospettata applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che i predetti imputati, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., avevano contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena, relativi all’affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti;
ritenuto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023
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Il Presidente