Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50670 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50670 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 3/3/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 3/3/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è st rideterminata la pena.
Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c. non avendo il giudice motivato in ordine alla responsabilità penale.
Il ricorso è inammissibile.
In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello deve ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato da decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richies pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati determinando, invero la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere
cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto d affermazione di responsabilità).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabi d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in a in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall’art. 599-bis cod. proc. pe solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’i svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvien nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero,Rv. 273194).
Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l’an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto.
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-b cod. proc. pen. , ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso in Roma, 10/11/2023
Il consigliere relatore
presidente