Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50696 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 50696 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.
Il proposto ricorso – con cui si denuncia la mancata verifica del consenso e la difformità pena concordata e quella applicata; l’omessa esclusione della recidiva; l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva – esula d impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.
La censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta da giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ip determinazione contra legem.
Deve inoltre rimarcarsi come non siano prospettati elementi rappresentativi di una mancata verifica del consenso o di una difformità rispetto alla pena concordata, dal momento che quell irrogata è del tutto coincidente con quella indicata nel verbale in cui è stato espresso il cons delle parti, non rilevando da un lato il refuso riguardante la menzione di altro soggetto figura nelle premesse della motivazione, e dall’altro l’ulteriore refuso riferito alla pen indicata prima del conteggio, poi peraltro correttamente indicata alla luce delle operazion computo, pena che corrisponde a quella riportata nel dispositivo.
Per il resto risulta corretta l’applicazione della recidiva e del giudizio di comparazione, che possano profilarsi vizi al riguardo deducibili.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2023
Il Consigliere e COGNOME nsore
COGNOME
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