Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la deflazione del contenzioso penale, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, tale scelta processuale comporta conseguenze determinanti sulla possibilità di impugnare la sentenza in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini di questo istituto.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per rapina aggravata e altri reati. In sede di appello, la difesa e l’accusa avevano raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, formalizzato attraverso il concordato in appello previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante la ratifica di tale accordo da parte della Corte d’Appello, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La difesa lamentava, in particolare, il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel non valutare tali elementi favorevoli all’imputato nella determinazione finale del trattamento sanzionatorio.
La decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come le doglianze presentate fossero non solo generiche e prive di fondamento, ma soprattutto precluse dalla natura stessa dell’accordo raggiunto in secondo grado. Il concordato in appello, infatti, non è una mera proposta, ma un vincolo processuale che limita i successivi spazi di manovra difensiva.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’accettazione di una pena concordata comporta implicitamente la rinuncia a dedurre e far valere ogni diversa doglianza, comprese quelle relative alla qualificazione giuridica del fatto o al riconoscimento di circostanze attenuanti. Tale preclusione opera anche per questioni che sarebbero teoricamente rilevabili d’ufficio.
Implicazioni del rigetto
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato rigorosamente l’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella presentazione di un ricorso palesemente precluso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di coerenza del sistema processuale. Se l’imputato sceglie di beneficiare della riduzione di pena derivante dal concordato in appello, accetta contestualmente la definitività dell’accertamento su cui l’accordo si basa. La giurisprudenza consolidata citata nell’ordinanza conferma che la ratifica dell’accordo determina la rinuncia a impugnare profili di merito o processuali che non siano stati oggetto dell’accordo stesso. Permettere un ricorso su tali basi vanificherebbe la funzione deflattiva dell’istituto, trasformandolo in un espediente per ottenere sconti di pena senza rinunciare alla conflittualità giudiziaria.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sono chiare: il concordato in appello è una strada senza ritorno per quanto riguarda le contestazioni su attenuanti e merito del reato. La strategia difensiva deve quindi essere valutata con estrema attenzione prima della sottoscrizione dell’accordo, poiché la successiva fase di legittimità non potrà essere utilizzata per rimettere in discussione elementi già cristallizzati dalla volontà delle parti. La decisione della Cassazione funge da monito contro l’uso strumentale del ricorso dopo una transazione sulla pena, sanzionando economicamente i tentativi di aggirare i limiti processuali stabiliti dal legislatore.
Cosa succede se impugno una sentenza dopo un concordato in appello?
Il ricorso viene generalmente dichiarato inammissibile poiché l’accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere doglianze su questioni di merito o attenuanti non incluse nell’accordo.
Si possono richiedere le attenuanti generiche in Cassazione dopo l’accordo?
No, la giurisprudenza stabilisce che il riconoscimento delle attenuanti è precluso se l’imputato ha accettato una pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, solitamente tra i 1.000 e i 3.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50061 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50061 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva rideterminato, ai sensi dell’art. bis cod.proc.pen., la pena alla quale NOME era stato condannato per rapi aggravata e altri reati.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenut di non riconoscere nei confronti dell’imputato l’attenuante di cui all’art. 6 cod. pen. e le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quan manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell’art.599 bis cod.proc.pen. che, s un lato ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine alla misura della concordata, dall’altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Gri e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2 3/12/2000 Izzo, Ry.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto (Cfr. sez.3, 15/06/2016, COGNOME e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/201 NOME, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, COGNOME e altri, Rv. 268696; n.46150 d 15/10/2021, COGNOME, Rv.282413).
Discende l’inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la pa privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motiv dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 15/11/2023