Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50074 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50074 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale COGNOME era stato condannato per rapina aggravata e altro.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che l’imputato era stato condannato nonostante dovesse essere emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione (come nel caso in esame, in cui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tr l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplin dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimit analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 – dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).
Discende l’inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2023