Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50062 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50062 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; La trattazione del ricorso segue la procedura “de plano”.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza, emessa il 24/02/2023 (dep. 22/03/2023), ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Torino, con la quale, sull’accordo delle parti, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati al medesimo ascritti, dichiarando al contempo inammissibili i motivi di appello diversi dalla misura della pena e oggetto di rinuncia.
Con un unico motivo, la difesa deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nonché l’assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante speciale di cui all’art. 452-decies cod. pen. e sulla relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa nei motivi di appello, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., «con riguardo alla fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nella parte in cui prevede riduzione dalla metà a due terzi della pena prevista per il delitto di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen. nei confronti di colui che provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, senza per contro prevedere almeno pari riduzione di pena nei confronti di colui che non abbia provocato con le proprie condotte alcun danno ambientale e non sia pertanto praticabile, da parte dell’imputato, alcuna delle attività elencate dalla disposizione de qua».
Il ricorso è inammissibile.
3.1. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).
3.2. La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione,
una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Rv. 272969).
3.3. Si è, altresì, precisato, con orientamento che il Collegio condivide, che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Rv. 273194).
In virtù del disposto di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso; ma tale principio non opera nell’ipotesi di concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l’art. 599, comma 4, cod. proc. perì. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull’ambito di cognizione del giudic di legittimità (Sez. 1, n. 43712 del 15/11/2007, COGNOME, Rv. 238687 – 01).
In particolare, l’inammissibilità del ricorso per cassazione attiene anche alle censure in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame (in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 4/07/2019, Rv. 277196).
Con la conseguenza che il ricorrente non può in questa sede riproporre un motivo di appello che – seppur involgente eccezione di costituzionalità – ha formato oggetto di espressa rinuncia (vedi pag. 64 della sentenza impugnata), con ciò definitivamente abdicando al diritto di invocare un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo, financo conseguente all’applicazione di
una disposizione sostanziale priva di connotati di illegalità e i cui effetti sono stati volontariamente accettati proprio con la rinuncia. Peraltro, l’esame della questione di legittimità costituzionale indotta dalla parte con il motivo di appello oggetto di rinunzia, in quanto volta ad estendere l’operatività di un’attenuante speciale nei confronti di colui che non abbia provocato con le proprie condotte alcun danno ambientale e non sia pertanto praticabile, da parte dell’imputato, alcuna delle attività elencate dalla disposizione de qua, richiede necessariamente un accertamento di fatto precluso alla Corte di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/11/2023