Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno strumento deflattivo fondamentale nel nostro ordinamento penale, ma comporta limitazioni precise per quanto riguarda le impugnazioni successive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali siano i confini entro cui un imputato può muovere contestazioni dopo aver accettato un accordo sulla pena.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado a un imputato. Tale rideterminazione era avvenuta sulla base di un accordo tra le parti, formalizzato secondo la procedura prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’avvenuto accordo, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando censure relative alla determinazione della sanzione e alla mancata valutazione delle condizioni per un eventuale proscioglimento d’ufficio.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il concordato in appello non è una semplice tappa processuale, ma un atto negoziale che limita drasticamente le possibilità di ulteriore impugnazione. La giurisprudenza consolidata stabilisce infatti che, una volta accettato l’accordo, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere vizi che non riguardino la struttura stessa dell’accordo o l’illegalità della pena.
Quando è ammesso il ricorso?
Secondo la Corte, il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è esperibile solo in casi tassativi:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte nel prestare il consenso.
2. Mancanza del consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta.
3. Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
4. Illegalità della pena, intesa come sanzione che fuoriesce dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del concordato in appello. Poiché le parti concordano liberamente i motivi di appello e la pena, non è possibile contestare successivamente doglianze a cui si è rinunciato. In particolare, la Corte ha chiarito che sono inammissibili i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione. Inoltre, è preclusa la possibilità di lamentare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l’accordo implica una rinuncia a tali accertamenti nel merito, salvo casi di evidenza macroscopica non ricorrenti nella fattispecie.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, data la natura manifestamente infondata delle censure, la Corte ha imposto il versamento di una somma pari a quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione conferma che il concordato in appello richiede una valutazione strategica estremamente accurata: una volta siglato l’accordo, lo spazio di manovra per contestazioni future è quasi nullo, rendendo il patto sulla pena definitivo e difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Si può impugnare una pena concordata in appello se si ritiene troppo alta?
No, a meno che la pena non sia illegale, ovvero non rientri nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per quel reato.
Quali vizi permettono di ricorrere in Cassazione dopo un accordo sulla pena?
Il ricorso è limitato a vizi sulla volontà della parte, mancanza di consenso del PM o se il giudice decide in modo difforme dall’accordo.
Cosa succede se il ricorso contro il concordato viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del processo e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49858 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49858 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
rt udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha ridetermiNOME la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prev dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabikre nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
liere estensore
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Il Presidente